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mercoledì 17 giugno 2009
La testimonianza scritta nel processo cvile, un nuovo strumento semplificatore da accogliere in positivo.
Approvata in via definitiva dal Senato, la nuova Riforma del Processo Civile è divenuta ormai operativa. Si tratta dell’ennesimo intervento del legislatore che nell’intento del ministro Alfano, dovrà semplificare e accelerare i tempi della definizione delle cause. È infatti sotto gli occhi di tutti come la Giustizia Italiana vive ormai da molto tempo in uno stato di quasi paralisi. Da una recente indagine, in termini di efficienza della Giustizia, l’Italia è risultata al pari di qualche Stato africano e ovviamente ultima in Europa. Basti pensare che la definizione di un Giudizio civile sino alla Corte di Cassazione, implica una attesa di ben oltre 10 anni. È evidente che una situazione di questo tipo si riflette negativamente sulla economia del Paese, scoraggiando anche gli investitori stranieri i quali preferiscono Nazioni che sono in condizione di assicurare un più efficiente e maggiore rispetto dei diritti. Infatti è innegabile che da un diritto negato scaturisce nella collettività un senso di sfiducia nella Giustizia e di chi la rappresenta con tutte le conseguenze negative e deleterie che ne conseguono. Alla luce di queste doverose premesse, il Ministro Alfano ha avviato la nuova riforma del processo civile con l’intento di restituire efficienza e funzionalità alla Giustizia Civile. Si deve tuttavia aggiungere che come ormai universalmente riconosciuto, anche dallo stesso Ministro, ormai è indiscutibile la necessità, invocata da anni dalla Unione delle Camere Civili di proseguire in modo definitivo sulla strada della unificazione dei riti, con la previsione di un rito unico che si dovrà concentrare in poche udienze. Infatti ad oggi il nostro Ordinamento vanta il nefasto primato di ben 27 tra riti e modelli processuali, dai quali conseguono eccessi di formalismo che inevitabilmente contribuiscono a ritardare i tempi della Giustizia. Veniamo a questo punto ad analizzare le più salienti modifiche al processo civile introdotte con la nuova riforma. La previsione decisamente innovativa è la cd. “Testimonianza scritta”. secondo il testo normativo ora in vigore: «Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato». La previsione normativa introdotta, recependo le istanze dell’Avvocatura, ha previsto che il Giudice dispone la testimonianza scritta “su accordo delle parti”. In tal modo, considerato che le parti debbono dare il loro preventivo consenso, si tende a non violare il principio fondamentale del contraddittorio a cui si ispira il processo. Infatti è la parte che con il suo indispensabile consenso può utilizzare uno strumento processuale necessario alla istruzione probatoria della causa e che non potrebbe essere assunto in altro modo. Pertanto si tratta di uno strumento processuale che è stato introdotto il cui utilizzo viene affidato alla preventiva manifestazione di volontà delle parti. Volendo azzardare una previsione, è facile presumere che siffatta formulazione limiterà l’uso della testimonianza scritta solo in casi eccezionali, soprattutto quando sarà limitata a confermare dei documenti di spesa che comunque le parti avranno l’onere di depositare entro i termini perentori già previsti. Tuttavia si deve riconoscere che la “Testimonianza Scritta” è una previsione normativa che introduce un nuovo mezzo di istruzione probatoria di cui le parti possono avvalersi esprimendo il loro assenso, semplificando in detti casi il processo, resta comunque inteso che qualora una parte non intenda dare il suo consenso, la testimonianza scritta non potrà esperirsi. Pertanto sotto questo aspetto non può che esprimersi favore verso la introduzione della possibilità di utilizzare un nuovo strumento processuale per giungere alla definizione del Giudizio. In merito alle modalità di attuazione della “Testimonianza scritta”, il Giudice con l’ordinanza con la quale ammette la prova, dispone che il testimone fornisca per iscritto le risposte alle domande sulle quali sarà interrogato e fissa un termine entro il quale la testimonianza scritta dovrà pervenire. Il Giudice, con la medesima ordinanza deve inoltre disporre che la parte che ha fatto l’istanza della prova, rediga il modello di testimonianza in cui si dovrà trascrivere pedissequamente i capitoli ammessi. Detto modello di testimonianza dovrà quindi essere notificato al teste a cura della parte che ha chiesto la testimonianza. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, tuttavia è opportuno che il Giudice nella sua ordinanza, indichi anche il termine entro il quale il modello di testimonianza debba essere notificato al teste. Al fine di rendere al teste chiaro il suo impegno sarà opportuno riprodurre nel modello di testimonianza, prima della trascrizione dei quesiti ammessi, anche il testo della ordinanza del Giudice con i termini indicati dal medesimo. Il testimone dovrà quindi rispondere ai quesiti contenuti nel modello di testimonianza che dovrà essere compilato, precisando quali sono i quesiti a cui non può rispondere indicandone i motivi. Per consentire al teste una adeguata compilazione delle sue risposte sarà quindi conveniente predisporre un ragionevole spazio tra i vari quesiti riportati nel modello di testimonianza. Secondo la previsione normativa, il testimone dovrà fare autenticare da parte di un pubblico ufficiale o Notaio la sua firma su ogni facciata del foglio, a tale proposito sarà utile precisare nel modulo di testimonianza che la firma dovrà essere autenticata. L’autentica della firma è una incombenza che secondo il testo in vigore, viene attribuita al teste, anche da un punto di vista dell’esborso economico e ciò mal si concilia con il carattere gratuito della prova testimoniale, pertanto si può prevedere che il teste possa chiedere al Giudice la rifusione delle spese sostenute per i suoi adempimenti. Il teste dovrà quindi provvedere a spedire il tutto con plico raccomandato o consegnarlo entro il termine fissato dal Giudice alla Cancelleria. Nel solo caso in cui la testimonianza scritta ha per oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti entro i termini perentori, la dichiarazione sottoscritta dal teste sarà trasmessa al difensore della parte che ha richiesto detta prova, senza l’adozione di ulteriori formalità. Infine si precisa che il Giudice in base al principio secondo il quale è il responsabile dello svolgimento del processo, potrà sempre disporre che nonostante tutto il teste sia chiamato a deporre davanti a lui. La testimonianza scritta, come anche altre previsioni normative introdotte con la riforma, quali la previsione della informatizzazione del processo, tendono a percorrere la strada della semplificazione del processo, anche se si deve osservare che le modifiche adottate difficilmente avranno l’effetto di abbreviare i tempi della Giustizia. A tale proposito dobbiamo ribadire che la vera riforma del processo civile sarà attuata solo con la definitiva abolizione della moltitudine dei riti processuali che ingolfano irreparabilmente il nostro sistema.
Autore:Pietro Porri - *Segretario dell’Unione nazionale delle camere civili
Link:http://www.oua.it/rassegna/archivio/0509/new.asp?id=171
Autore:Pietro Porri - *Segretario dell’Unione nazionale delle camere civili
Link:http://www.oua.it/rassegna/archivio/0509/new.asp?id=171
giovedì 11 giugno 2009
Guida in stato di ebbrezza e utilizzabilità processuale dei prelievi ematici: il caso "Ahmetovic"
Il giudice di legittimità, con la sentenza in esame, ribadisce ed energicamente riafferma un principio di diritto, ormai incontroverso, in materia di utilizzabilità processuale di quei prelievi ematici, che vengano – poi – a formare piattaforma valutativa per accertare giudiziariamente lo stato di intossicazione alcoolemica del singolo, in relazione all'accertamento della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza.
Dinanzi al dubbio prospettato in relazione all’invocabilità ed all'applicabilità, nella fattispecie in disamina, della disposizione contenuta nell’art. 191 c.p.p., in virtù della ipotizzata lesione del diritto di inviolabilità della persona, garantito dall’art. 13 Cost., atteso che il prelievo ematico sarebbe stato operato in assenza di consenso, anche se nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso e, dunque, reso necessario ai fini sanitari, la Suprema Corte oppone – in modo coerente e convincente – un fermo e condivisibile diniego.
Il thema decidendum affrontato dal Collegio, nella sentenza in commento, propone, infatti, due ipotesi fattuali che pur presentando profili e denominatori comuni, risultano, tra loro, sostanzialmente differenti nei presupposti che le caratterizzano.
Da un lato, si evidenzia il caso in cui il prelievo ematico sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, ed scopi prognostico-curativi, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale.
Data questa situazione, gli esiti dell’accertamento così svolto (seppure con finalità distinte e per nulla confondibili con quelle giudiziarie) appaiono certamente utilizzabili in sede processuale, onde procedere – o meno - alla contestazione del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
Va, infatti, sottolineato come si tratti di elementi di prova legittimi.
Essi risultano, indubitabilmente, acquisiti secondo modalità del tutto conformi al modello legale sancito dagli artt. 187, 188 e 189 c.p.p., attraverso la documentazione e certificazione medica che li concerne, e che fa piena prova fina a querela di falso del proprio contenuto.
Resta irrilevante, pertanto, in questo contesto, il requisito della mancanza del consenso della persona, nei cui confronti venga operato l’esame.
Siamo, dunque, dinanzi ad una verifica di natura scientifica, la quale trova concreta legittimazione in un’attività di prelievo, che risponde a finalità strettamente sanitarie e, comune, tali costituenti atti dovuti.
Dall’altro, ed a contrario, si apprezza l'ipotesi di prelievo di materiale ematico effettuato in assenza di manifestazione del consenso dell’interessato ed al di fuori dall'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; esso, pertanto, non appare etiologicamente teso al raggiungimento di fini sanitari.
In relazione a questo particolare caso, la Corte precisa come vada dichiarata la inutilizzabilità dei risultati ottenuti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 191 c.p.p. e 13 Cost..
Il presunto elemento di prova, infatti, non potrebbe avere accesso al complesso del materiale processuale, perchè esso concernerebbe il risultato di un’attività di acquisizione operata in palese violazione del diritto della persona ad opporsi all’espletamento di pratiche sanitarie (a fini giudiziari) invasive.
La ratio dell’accertamento si rinverrebbe, infatti, in questa ipotesi, nella esclusiva volontà dell’organo inquirente di assumere elementi idonei a provare in giudizio la colpevolezza del soggetto, tramite la dimostrazione del di lui stato di ebbrezza.
** ** **
Così come impostata e ripercorsa, dunque, la questione trattata dal Supremo Collegio non lascia spazio a minimi dubbi ermeneutici, né può giustificare interpretazioni equivoche, posto che la architettura giurisprudenziale che connota la sentenza in commento si rifà, nella sua reiterazione e persistenza (cfr. ex plurimis Cassazione Sezione IV 2 ottobre 2003, n. 37442)1, all’ormai invalso insegnamento che – come detto in precedenza – opera una rigorosa distinzione fra l’ipotesi di utilizzabilità del dato scientifico e quella di non utilizzabilità dello stesso.
Ciò che maggiormente, però, rileva è – a ben guardare – la circostanza che l’applicabilità e la pertinenza del disposto dell’art. 191 c.p.p. (vale a dire la declaratoria di inutilizzabilità del prelievo ematico effettuato al di fuori si strette finalità mediche o sanitarie) trae decisivo fondamento giuridico, in relazione alla tematica in disamina, da una pronunzia della Corte costituzionale la sentenza n. 238 del 19962.
Pur trattandosi, infatti, di una decisione che avente riguardo la norma afferente i poteri del giudice in materia di perizia (art. 224 c.p.p.), la presa di posizione della Corte Costituzionale produsse, comunque, tutta una serie di effetti in punto di diritto che non rimasero circoscritti allo spettro tipicamente codici stico.
Va detto, preliminarmente ad ogni altra osservazione, che all’atto di questa pronunzia, il Giudice delle leggi – accogliendo, quindi, lo specifico incidente di legittimità costituzionale dell’art. 224 co. 2 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 13 Cost. – sentì la necessità si operare due importanti precisazioni.
In primo luogo, la Corte precisò che l’incostituzionalità della norma codicistica accusata, doveva ravvisarsi in relazione alla circostanza che essa consentiva l’adozione di misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate.
Ergo, appare evidente che il conflitto formale fra legge processuale e legge costituzionale, casus belli per la emanazione della ricordata decisione, venne cagionato esclusivamente dal rilievo di una patente carenza strutturale della norma ordinaria.
Fu, infatti, agevole per il giudice delle leggi constatare l’assenza di tutta una serie di necessari, quanto espressi, riferimenti e specificazioni di sistema in ordine alla procedura da adottare in ipotesi di rifiuto della persona a soggiacere al controllo coattivo.
Il secondo comma dell’art. 224 c.p.p. recitava, infatti, testualmente : “(il giudice)…Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzioni delle operazioni peritali”.
Veniva introdotta, dunque, nella struttura dei poteri del giudice in tema di perizia, una previsione assolutamente generica ed aspecifica.
In secondo luogo, la sentenza 238/1996 fornì un’indicazione, che si pose a mezza via fra l’auspicio e la esortazione, posto che venne proposta ferma sollecitazione al legislatore, affinchè questi intervenisse ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate.
L’assenza di un intervento di tale tipo e spessore, affermava la Corte Costituzionale, avrebbe comportato la conseguenza che nessun provvedimento coattivo avrebbe mai potuto essere disposto a copertura del diniego della parte.
Da quanto sin qui premesso, emerge, pertanto, la considerazione (tanto ovvia, quanto necessaria) che il problema della individuazione dei profili di legittimità delle forme di acquisizione della prova – ad esempio attraverso il prelievo ematico – nonchè dei potenziali, correlativi, poteri coercitivi attribuibili al giudice, per ovviare all’ipotesi di impossibilità di spontaneo adempimento da parte di uno dei soggetti processuali agli oneri ad essa connessi, dunque, ha costituito tematica, sin da tale epoca, particolarmente sentita in ambito giurisprudenziale più che legislativo.
Queste conclusioni, orientano l’interprete a considerare negativamente e, gioco forza, a criticare, quindi, la perdurante e grave inerzia del legislatore, il quale, in presenza della costruttiva caducazione dell'art. 224 co. 2° c.p.p. (soluzione inevitabile in presenza della conclamata genericità della previsione oggetto di comparazione costituzionale) non ha, in tutti questi anni, affatto e colpevolmente, sentito la necessità di regolamentare organicamente il sistema degli eventuali provvedimenti di sostegno ed, eventuale, di esecuzione coattiva.
Vertendo in ambito di misure coercitive atipiche (e comunque di strumenti parzialmente coattivi, destinati a perseguire fini differenti rispetto alle misure cautelari propriamente dette) si deve, inoltre, sottolineare come sarebbe stato (e come, comunque, sia tuttora) agevole, per il Parlamento, concepire e predisporre una disposizione in grado di informarsi ai precetti indicati dalla Corte Costituzionale.
Il Collegio, infatti, ebbe a denunziare, in capo alla struttura della norma giudicata incostituzionale, la assoluta mancanza <>.
La scoperta di un simile deficit di metodo e di principio, ancorchè attribuito ad una disposizione a forte connotato procedimentale penale, non poteva non implicare, però, sicuri e diffusi effetti anche sulla normativa del Codice della Strada, nella parte in cui si impone la necessità di una regolamentazione casistica delle modalità e possibilità di assunzione di elementi di prova, (consistenti in accertamenti per loro intrinseca natura irripetibili), che debbano venire svolte, comunque proprio per la loro intrinseca importanza e decisività, anche prescindendo dall’adesione della parte.
Sono questi, intuitivamente, attività investigative che possono riguardare situazioni, persone e/o cose, suscettibili di modifica ed alterabilità.
Non è, quindi, revocabile in dubbio la circostanza che il principio di integrazione legislativa – auspicato dalla Corte e rimasto ad oggi lettera morta – avrebbe potuto fungere, quantomeno, da categoria ermeneutica dalla quale desumere linee guida applicative anche e sopratutto per un corretto espletamento dell'accertamento ematico, anche in situazioni di diniego.
Va, inoltre, osservato, che il vuoto normativo, cui si è fatta reiterata menzione, si pone in intima ed irreversibile contraddizione con la specifica previsione – peraltro, circoscritta a determinate situazioni - integrata all'interno degli artt. 186 e 187 CdS.
Queste due norme, operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale, prevedono in entrambi i casi (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti) la possibilità del rifiuto dell'accertamento richiesto, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria.
Il dato saliente è, dunque, quello per cui la citata previsione legislativa, al contempo, pur riconoscendo la facoltà del singolo di rifiutare la sottoposizione all'esame etilometrico od all'esame dei liquidi biologici, correda e caratterizza tale opzione con una presunzione iuris tantum di illiceità, (la quale, per la propria natura, può essere vinta da una specifica prova liberatoria contraria).
Quella richiamata, costituisce – quindi - una disciplina normativa che risponde efficacemente alla necessità di una previsione che risulti improntata ad un carattere rigorosamente dettagliato, perché ricusa forme di genericità e di indeterminatezza.
E’ importante, inoltre, osservare che, nella fattispecie che si ricorda ad esempio, il legislatore non ha affatto ritenuto di dovere perseguire la via della imposizione coattiva dell'accertamento, attraverso il ricorso alla predisposizione preventiva di misure cautelari ad hoc, cioè di strumenti specifici cui ricorrere in ipotesi di rifiuto del singolo (strada adottata, invece, ad esempio nei casi di mancata presentazione di testi – art. 133 c.p.p. - o imputati di reato connesso – art. 210 c.p.p.).
Gli artt. 186 e 187, infatti, prevedono il ricorso ad una preventivo disconoscimento sul piano strettamente giuridico, della liceità del rifiuto che la parte è facultizzata ad opporre.
Questo comportamento ha rilievo solo sul piano gnoseologico e viene, dunque, classificato come manifestazione di una facoltà (attribuita all'interessato e, comunque, non vietabile sul piano naturalistico) che, però, non risulta affatto meritevole – ab origine ed in linea teorica – di tutela giuridica e giudiziaria.
La condotta omissiva in questione viene, infatti, considerata (in via presuntiva) indubbia espressione indicativa e sintomatica di una volontà della persona di eludere un legittimo controllo di polizia giudiziaria, idoneo a raccogliere elementi di prova dell’esistenza e commissione di un reato.
Come tale, essa, siccome illecita, risulta foriera, automaticamente, di un trattamento sanzionatorio.
Or bene, la ricordata impostazione legislativa, sospettata di incostituzionalità, è stata, invece, ritenuta legittima con la sentenza n. 194 del 1996, provvedimento con il quale il giudice delle leggi ha escluso la denunziata vulnerazione dell'art. 13 co. 2 della Costituzione, sul presupposto che la "dettagliata normativa" di tale accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge".
Va da sé, quindi, la considerazione che l'impostazione metodologico-normativa, prevista in relazione ai controlli che vengano svolti con strumenti tecnici, già accolta a trasfusa nel testo degli artt. 186 e 187 CdS possa risultare idonea a ricomprendere nel proprio alveo anche la parte concernente i controlli ematici.
E' ben vero che questo tipo di attività di accertamento incontrerà sempre il duplice limite costituito
dalla tutela della dignità della persona,
dalla messa in pericolo della vita o dell'integrità fisica della stessa,
ma appare palese che sia possibile – previa individuazione di un punto di equilibrio – armonizzare tali irrinunziabili principi con quelle ragioni relative alla funzione della giustizia penale, le quali consistono nell'esigenza di acquisizione della prova del reato e costituiscono un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità.
Ritiene, quindi, chi scrive che la garanzia costituzionale potrà essere rispettata attraverso l’esplicazione di una dettagliata indicazione di casi di applicabilità di misure (o in alternativa di sanzioni), categoria che dovrà ineludibilmente integrarsi con la precisa esplicitazione delle reali finalità perseguite con la misura restrittiva.
La auspicabile equiparazione – seppure con i ricordati precisi limiti - del prelievo ematico rispetto ad altre e distinte forme di accertamento della condizione psico-fisica del conducente un veicolo (qualunque esso sia) non pare potere essere posta in discussione dal carattere di invasività che viene attribuito e riconosciuto a tale metodica.
Va, infatti, rilevato che laddove venisse promulgata una norma che prevedesse una articolata e rigorosa sequenza procedimentale, la quale si venisse a proporre quale prosecuzione motivata degli accertamenti preliminari (art. 186/3 CdS), l'attività di verifica presso strutture sanitarie, in stretto ossequio a protocolli medici ed alla presenza del difensore (di fiducia o di ufficio) della persona soggetto passivo del controllo, diverrebbe naturale approdo risolutivo la questione, assumendo un particolare valore anche – e soprattutto - nell'ipotesi di sostanziale rifiuto.
D'altronde, se è vero che l'analisi sia dei campioni di liquido biologico, che del sangue (questa ultima, per ora, in caso di consenso) costituisce attività di accertamento già codificata (ed utilizzabile a fini squisitamente processuali)3, non si comprende la ratio e la coerenza della eccezione che si pone in linea di principio, sottolineando marcatamente il penalizzante profilo di presunta invasività dei controlli ematici, allo scopo di negare l'utilizzabilità dei risultati così ottenuti.
E’ evidente che una simile visione del problema non è affatto connessa con temi di natura scientifica o timori di pericolosità per la salute della metodologia del prelievo (può bastare il consenso del soggetto a rendere un atto medico più o meno pericoloso?), ma si muove, invece, sull’abbrivio di un falso garantismo di maniera.
Va, pertanto, affermato – senza ipocrisia e false asserzioni - che la vexata quaestio concerne, sostanzialmente ed esclusivamente, un interpretazione molto singolare della tutela della dignità della persona.
Lungi da chi scrive la intenzione di sminuire un principio cardinale e fondamentale, prima ancora che del nostro sistema giuridico, del consesso sociale e dell'essenza umana, qualunque sia il nostro credo religioso o filosofico.
Certo è che non ci si può nascondere dietro la foglia di fico della “dignità della persona”, per giustificare quella che è una indubbia reiterata pavidità legislativa, che si appalesa in toto ogni qualvolta si appalesa la necessità di assumere interventi decisi, i quali appaiano o di carattere coattivo sul piano personale, oppure supportati da sanzioni in ragione di un inadempimento.
Non vedo, dunque, alcun attentato all'interezza e pienezza di quel diritto coevo ed intimamente insito nella nobile natura umana della singola persona, per l'ipotesi di una previsione normativa che giunga a disciplinare l'adozione di un accertamento ematico, (senza se e senza ma), anche in assenza del consenso dell'interessato, riconnettendo al solo esercizio illegittimo della facoltà di rifiuto possibili conseguenze sanzionatorie, quando una simile forma ricognitiva venga svolta con tutte le accortezze richieste a difesa della privacy della persona.
Poiché sono assolutamente contrario ad ipotetiche forme di coazione fisica, (che si configurerebbero come strumentali al prelievo coattivo e che reputo – nella fattispecie – integrerebbero un atto di violenza gratuito ed inammissibile), penso, quindi, che costituire un sinallagma fra rifiuto indebito ed infondato e correlativa sanzione, sull'abbrivio e sull’esempio delle norme già esistenti, potrebbe costituire soluzione adeguata al caso.
Il regime processuale cui ricondurre questa tipologia di accertamenti dovrebbe essere sussunto nella categoria generale degli atti di iniziativa della polizia giudiziaria (titolo IV del libro V del codice di rito) ed, in special modo, nel contesto dell'art. 354/3° c.p.p.4.
______________
1 Conformi risultano inoltre le sentenze 16 giugno 2005 n. 22599, 4 maggio 2004, n. 39057, 8 giugno 2006, n. 26783 e 25 Gennaio 2006,
2 Ud. 11 giugno 1996, decisione del 27/06/1996, deposito del 09/07/1996, pubblicazione in G. U. 17/07/1996
3 V. Direttiva del Ministero dell’interno n. 300/a/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005 in tema di guida in stato di ebbrezza
4 In forza di tale previsione la persona sottoposta ad accertamento deve essere informata a mezzo verbale in ordine alla possibilità di essere assistita da proprio difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni, se immediatamente reperibile e senza obbligo alcuno per la p.g. di provvedere al suo preventivo avvisto (art. 356 c.p.p.; art. 114 disp. Att.).
Deve, inoltre, venire redatto verbale che documenti la dichiarazione/elezione del domicilio (art. 349 c.p.p.) ed eventuale nomina di difensore di fiducia, nonché eventuale autorizzazione di affidamento del veicolo a persona idonea.
Deve, poi, essere redatto verbale (art. 349 co. 2 bis c.p.p.) che documenti l’operazione di accertamento svolta.
Fonte: Altalex, 19 maggio 2009. Nota di Carlo Alberto Zaina
Link:http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=45974
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 9 dicembre 2008 - 28 gennaio 2009, n. 4118
(Presidente Campanato - Relatore Piccialli)
Fatto e diritto
Ahmetovic Marco ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, giorni venti di arresto ed euro 715 di ammenda nonché alla sanzione amministrativa di euro 1500, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per i reati di omicidio colposo plurimo conseguente ad incidente stradale (a seguito dell'incidente erano deceduti quattro giovani, che viaggiavano a bordo di tre ciclomotori ed un quinto aveva riportato lesioni personali gravissime), aggravato altresì dalla previsione dell'evento ex art. 61, n. 3, c.p., resistenza continuata a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, commessi il 23 aprile 2007.
Sui motivi di appello, diretti a sostenere l'inutilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti presso la struttura ospedaliera, la Corte di merito richiamava l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'art. 234 c.p.p., può valere come prova per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali. Allo stesso fine veniva altresì fatto riferimento alla deposizione testimoniale della titolare del bar, dal quale l'Ahmetovic era uscito la sera in cui avvenne l'incidente.
In merito alle contestazioni svolte sulla valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine allo stato di ubriachezza abituale dell'imputato, i giudici di appello richiamavano, oltre alle testimonianze dei gestori del bar della zona frequentati dal ricorrente, anche gli esiti della consulenza medico legale, che attestavano un abuso di sostanze alcoliche negli ultimi otto mesi precedenti l'incidente e livelli di transaminasi e bilirubina che confermavano un danno epatico iniziale da statosi epatica da alcol.
Sull'aggravante ex art. 61, n. 3, c.p., la sentenza evidenziava il comportamento incosciente ed altamente negligente dell'Ahmetovic, il quale, nonostante fosse in grave stato di ebbrezza (nel sangue era stato rinvenuto un valore di mg 285/dl pari a circa sei volte il limite consentito) si era posto alla guida del mezzo, così prevedendo la possibilità di eventuali incidenti ma facendo affidamento [mal riposto evidentemente] sulla propria abilità al fine di evitarli.
Avverso la sentenza, propone ricorso l'Ahmetovic, che articola distinti motivi di doglianza, nessuno dei quali merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, reitera l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti ematici svolti presso la struttura ospedaliera, in assenza del consenso dell'imputato. In proposito si sostiene che il riferimento operato dai giudici alle condizioni fisiche dell'Ahmetovic era del tutto generico e contrastante con la documentazione in atti da cui emergevano, al contrario, buone condizioni generali del soggetto. Lamenta altresì la carenza di motivazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito circa lo stato di ubriachezza dell'imputato la sera dell'incidente, fondato sulla deposizione di una teste che non aveva effettuato nessun riconoscimento diretto dell'imputato. Analoga censura viene svolta in merito alla valutazione compiuta dai giudici di merito sullo stato di ubriachezza abituale, posto a fondamento della contestata aggravante della previsione dell'evento.
Sotto tale ultimo profilo si sostiene che il giudice di appello non avrebbe fornito adeguate risposte alle censure articolate sul rilievo della mancanza di univocità delle testimonianze assunte in merito all'uso abituale di sostanze alcoliche da parte dell'Ahmetovic e l'assenza di ogni riconoscimento diretto da parte dei testimoni. Quanto agli accertamenti medici relativi a tale abitualità, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi circa l'asserita genericità del dato privilegiato (i valori di bilirubina) dal sanitario del carcere - che si assume sprovvisto di competenza specifica - e la correttezza del metodo adottato per siffatto accertamento.
Quanto all'aggravante della previsione dell'evento si sostiene che, proprio la ritenuta ubriachezza abituale dell'Ahmetovic, unitamente al dato negativo dell'assenza di precedenti specifici, doveva portare a concludere per la ragionevole convinzione del medesimo di poter guidare senza problemi. Inoltre, nonostante la ritenuta previsione dell'evento, non era stata applicata la continuazione tra omicidio colposo e la guida in stato di ebbrezza.
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, si contesta la severità del trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto che la condotta del ricorrente andava collocata nell'ambito socio-culturale di riferimento, del quale contraddittoriamente dava atto la stessa sentenza quando faceva riferimento alla radicata abitudine dell'intera comunità nomade di intrattenersi a bere nei locali pubblici del luogo. Inoltre, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della condotta susseguente al reato, pure prevista dall'art. 133 c.p. come elemento di valutazione, tenuta dall'imputato e documentata dalla difesa , che dimostrava la cessazione dell'assunzione di alcolici, come pure il dato emergente dagli atti che lo stesso non si era dato alla fuga dopo l'incidente, pur avendone avuto la possibilità.
Nessuna delle censure proposte può trovare accoglimento.
Quanto alla questione relativa all'utilizzabilità del prelievo ematico va ricordato il pacifico assunto interpretativo secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 Cost.) (cfr., da ultimo, Sezione IV, 21 settembre 2007, Saltari).
Qui, in vero, si verte nell'ambito della prima ipotesi, con conseguente piena utilizzabilità degli esiti del prelievo a fini probatori dello stato di alterazione.
Per il resto, laddove soprattutto si contesta il compendio probatorio utilizzato a supporto del ritenuto stato di alterazione, la doglianza è finanche inammissibile, laddove finisce con il proporre un sindacato di merito, da effettuare inaccettabilmente in sede di legittimità, sull'apprezzamento dei mezzi di prova, che compete al giudice di merito e che questi, peraltro, ha qui sviluppato in modo esaustivo e ampiamente logico, sì che le contestazioni operate in ricorso si risolvono solo in una diversa, opinabile lettura degli elementi indiziari.
Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacché, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Quanto detto vale ovviamente anche in relazione agli argomenti utilizzati dal giudice di merito per ritenere dimostrata l'abitualità dello stato di alterazione da abuso di alcolici.
Inaccoglibili sono le censure articolate a proposito della colpa con previsione.
Infatti, quanto al contestato riconoscimento della colpa con previsione, il ricorrente prospetta, a supporto della censura, proprio una situazione di fatto che costituisce il proprium della aggravante, giacché è proprio l'abituale condizione di alterazione da abuso di alcolici che è stata ritenuta, non infondatamente, dimostrativa di quella malaccorta considerazione delle circostanze di fatto che hanno portato il prevenuto a porsi alla guida del mezzo in condizioni alterate senza considerare i rischi possibili di verificazione di un evento quale quello verificatosi.
Neppure può censurarsi il mancato riconoscimento della continuazione, anche prescindendo dal rilievo che trattasi di questione che non sembra neppure essere stata devoluta al giudice di appello.
Infatti, se è pur vero che l'unicità del disegno criminoso non è incompatibile con quella particolare figura di colpa che è la colpa con previsione, da ciò non discende alcun automatismo applicativo, presupponendo appunto l'attenta e rigorosa dimostrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, la quale, come è noto, può essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e sia estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali.
A ben vedere, la pretesa del ricorrente vorrebbe evocare, rispetto a tale questione, un atteggiamento psicologico assimilabile al dolo eventuale, piuttosto che alla colpa con previsione.
In realtà, la doglianza è inaccoglibile con considerazione tout court assorbente, perché, sul punto, è oltremodo generica, perché si limita assertivamente a pretendere l'applicazione della continuazione, senza nulla dire sulle ragioni della pretesa sussistenza dei relativi presupposti.
Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio non può essere accolta.
Basta considerare che, come è noto, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione, in ordine al quale è satisfattivo il richiamo, non illogicamente effettuato, ai parametri di riferimento oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p..
Ciò che qui il giudicante ha ampiamente sviluppato, valorizzando negativamente la gravità definita “immane” delle circostanze che hanno cagionato l'evento e le conseguenze definite “devastanti” della criminale condotta dell'imputato.
È motivazione non inconferente rispetto all'obiettività della vicenda, che non può certo essere qui sindacata.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende; condanna altresì il ricorrente a rifondere alle parti civili le spese del giudizio, che liquida quanto a C. L., D. R., C. A. in euro 2.500, oltre accessori come per legge; quanto a T. L., M. F., T. E. in euro 2.500, oltre accessori come per legge; quanto ad A. F. G., D. C. in euro 2000, oltre accessori come per legge.
Dinanzi al dubbio prospettato in relazione all’invocabilità ed all'applicabilità, nella fattispecie in disamina, della disposizione contenuta nell’art. 191 c.p.p., in virtù della ipotizzata lesione del diritto di inviolabilità della persona, garantito dall’art. 13 Cost., atteso che il prelievo ematico sarebbe stato operato in assenza di consenso, anche se nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso e, dunque, reso necessario ai fini sanitari, la Suprema Corte oppone – in modo coerente e convincente – un fermo e condivisibile diniego.
Il thema decidendum affrontato dal Collegio, nella sentenza in commento, propone, infatti, due ipotesi fattuali che pur presentando profili e denominatori comuni, risultano, tra loro, sostanzialmente differenti nei presupposti che le caratterizzano.
Da un lato, si evidenzia il caso in cui il prelievo ematico sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, ed scopi prognostico-curativi, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale.
Data questa situazione, gli esiti dell’accertamento così svolto (seppure con finalità distinte e per nulla confondibili con quelle giudiziarie) appaiono certamente utilizzabili in sede processuale, onde procedere – o meno - alla contestazione del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
Va, infatti, sottolineato come si tratti di elementi di prova legittimi.
Essi risultano, indubitabilmente, acquisiti secondo modalità del tutto conformi al modello legale sancito dagli artt. 187, 188 e 189 c.p.p., attraverso la documentazione e certificazione medica che li concerne, e che fa piena prova fina a querela di falso del proprio contenuto.
Resta irrilevante, pertanto, in questo contesto, il requisito della mancanza del consenso della persona, nei cui confronti venga operato l’esame.
Siamo, dunque, dinanzi ad una verifica di natura scientifica, la quale trova concreta legittimazione in un’attività di prelievo, che risponde a finalità strettamente sanitarie e, comune, tali costituenti atti dovuti.
Dall’altro, ed a contrario, si apprezza l'ipotesi di prelievo di materiale ematico effettuato in assenza di manifestazione del consenso dell’interessato ed al di fuori dall'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; esso, pertanto, non appare etiologicamente teso al raggiungimento di fini sanitari.
In relazione a questo particolare caso, la Corte precisa come vada dichiarata la inutilizzabilità dei risultati ottenuti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 191 c.p.p. e 13 Cost..
Il presunto elemento di prova, infatti, non potrebbe avere accesso al complesso del materiale processuale, perchè esso concernerebbe il risultato di un’attività di acquisizione operata in palese violazione del diritto della persona ad opporsi all’espletamento di pratiche sanitarie (a fini giudiziari) invasive.
La ratio dell’accertamento si rinverrebbe, infatti, in questa ipotesi, nella esclusiva volontà dell’organo inquirente di assumere elementi idonei a provare in giudizio la colpevolezza del soggetto, tramite la dimostrazione del di lui stato di ebbrezza.
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Così come impostata e ripercorsa, dunque, la questione trattata dal Supremo Collegio non lascia spazio a minimi dubbi ermeneutici, né può giustificare interpretazioni equivoche, posto che la architettura giurisprudenziale che connota la sentenza in commento si rifà, nella sua reiterazione e persistenza (cfr. ex plurimis Cassazione Sezione IV 2 ottobre 2003, n. 37442)1, all’ormai invalso insegnamento che – come detto in precedenza – opera una rigorosa distinzione fra l’ipotesi di utilizzabilità del dato scientifico e quella di non utilizzabilità dello stesso.
Ciò che maggiormente, però, rileva è – a ben guardare – la circostanza che l’applicabilità e la pertinenza del disposto dell’art. 191 c.p.p. (vale a dire la declaratoria di inutilizzabilità del prelievo ematico effettuato al di fuori si strette finalità mediche o sanitarie) trae decisivo fondamento giuridico, in relazione alla tematica in disamina, da una pronunzia della Corte costituzionale la sentenza n. 238 del 19962.
Pur trattandosi, infatti, di una decisione che avente riguardo la norma afferente i poteri del giudice in materia di perizia (art. 224 c.p.p.), la presa di posizione della Corte Costituzionale produsse, comunque, tutta una serie di effetti in punto di diritto che non rimasero circoscritti allo spettro tipicamente codici stico.
Va detto, preliminarmente ad ogni altra osservazione, che all’atto di questa pronunzia, il Giudice delle leggi – accogliendo, quindi, lo specifico incidente di legittimità costituzionale dell’art. 224 co. 2 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 13 Cost. – sentì la necessità si operare due importanti precisazioni.
In primo luogo, la Corte precisò che l’incostituzionalità della norma codicistica accusata, doveva ravvisarsi in relazione alla circostanza che essa consentiva l’adozione di misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate.
Ergo, appare evidente che il conflitto formale fra legge processuale e legge costituzionale, casus belli per la emanazione della ricordata decisione, venne cagionato esclusivamente dal rilievo di una patente carenza strutturale della norma ordinaria.
Fu, infatti, agevole per il giudice delle leggi constatare l’assenza di tutta una serie di necessari, quanto espressi, riferimenti e specificazioni di sistema in ordine alla procedura da adottare in ipotesi di rifiuto della persona a soggiacere al controllo coattivo.
Il secondo comma dell’art. 224 c.p.p. recitava, infatti, testualmente : “(il giudice)…Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzioni delle operazioni peritali”.
Veniva introdotta, dunque, nella struttura dei poteri del giudice in tema di perizia, una previsione assolutamente generica ed aspecifica.
In secondo luogo, la sentenza 238/1996 fornì un’indicazione, che si pose a mezza via fra l’auspicio e la esortazione, posto che venne proposta ferma sollecitazione al legislatore, affinchè questi intervenisse ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate.
L’assenza di un intervento di tale tipo e spessore, affermava la Corte Costituzionale, avrebbe comportato la conseguenza che nessun provvedimento coattivo avrebbe mai potuto essere disposto a copertura del diniego della parte.
Da quanto sin qui premesso, emerge, pertanto, la considerazione (tanto ovvia, quanto necessaria) che il problema della individuazione dei profili di legittimità delle forme di acquisizione della prova – ad esempio attraverso il prelievo ematico – nonchè dei potenziali, correlativi, poteri coercitivi attribuibili al giudice, per ovviare all’ipotesi di impossibilità di spontaneo adempimento da parte di uno dei soggetti processuali agli oneri ad essa connessi, dunque, ha costituito tematica, sin da tale epoca, particolarmente sentita in ambito giurisprudenziale più che legislativo.
Queste conclusioni, orientano l’interprete a considerare negativamente e, gioco forza, a criticare, quindi, la perdurante e grave inerzia del legislatore, il quale, in presenza della costruttiva caducazione dell'art. 224 co. 2° c.p.p. (soluzione inevitabile in presenza della conclamata genericità della previsione oggetto di comparazione costituzionale) non ha, in tutti questi anni, affatto e colpevolmente, sentito la necessità di regolamentare organicamente il sistema degli eventuali provvedimenti di sostegno ed, eventuale, di esecuzione coattiva.
Vertendo in ambito di misure coercitive atipiche (e comunque di strumenti parzialmente coattivi, destinati a perseguire fini differenti rispetto alle misure cautelari propriamente dette) si deve, inoltre, sottolineare come sarebbe stato (e come, comunque, sia tuttora) agevole, per il Parlamento, concepire e predisporre una disposizione in grado di informarsi ai precetti indicati dalla Corte Costituzionale.
Il Collegio, infatti, ebbe a denunziare, in capo alla struttura della norma giudicata incostituzionale, la assoluta mancanza <
La scoperta di un simile deficit di metodo e di principio, ancorchè attribuito ad una disposizione a forte connotato procedimentale penale, non poteva non implicare, però, sicuri e diffusi effetti anche sulla normativa del Codice della Strada, nella parte in cui si impone la necessità di una regolamentazione casistica delle modalità e possibilità di assunzione di elementi di prova, (consistenti in accertamenti per loro intrinseca natura irripetibili), che debbano venire svolte, comunque proprio per la loro intrinseca importanza e decisività, anche prescindendo dall’adesione della parte.
Sono questi, intuitivamente, attività investigative che possono riguardare situazioni, persone e/o cose, suscettibili di modifica ed alterabilità.
Non è, quindi, revocabile in dubbio la circostanza che il principio di integrazione legislativa – auspicato dalla Corte e rimasto ad oggi lettera morta – avrebbe potuto fungere, quantomeno, da categoria ermeneutica dalla quale desumere linee guida applicative anche e sopratutto per un corretto espletamento dell'accertamento ematico, anche in situazioni di diniego.
Va, inoltre, osservato, che il vuoto normativo, cui si è fatta reiterata menzione, si pone in intima ed irreversibile contraddizione con la specifica previsione – peraltro, circoscritta a determinate situazioni - integrata all'interno degli artt. 186 e 187 CdS.
Queste due norme, operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale, prevedono in entrambi i casi (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti) la possibilità del rifiuto dell'accertamento richiesto, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria.
Il dato saliente è, dunque, quello per cui la citata previsione legislativa, al contempo, pur riconoscendo la facoltà del singolo di rifiutare la sottoposizione all'esame etilometrico od all'esame dei liquidi biologici, correda e caratterizza tale opzione con una presunzione iuris tantum di illiceità, (la quale, per la propria natura, può essere vinta da una specifica prova liberatoria contraria).
Quella richiamata, costituisce – quindi - una disciplina normativa che risponde efficacemente alla necessità di una previsione che risulti improntata ad un carattere rigorosamente dettagliato, perché ricusa forme di genericità e di indeterminatezza.
E’ importante, inoltre, osservare che, nella fattispecie che si ricorda ad esempio, il legislatore non ha affatto ritenuto di dovere perseguire la via della imposizione coattiva dell'accertamento, attraverso il ricorso alla predisposizione preventiva di misure cautelari ad hoc, cioè di strumenti specifici cui ricorrere in ipotesi di rifiuto del singolo (strada adottata, invece, ad esempio nei casi di mancata presentazione di testi – art. 133 c.p.p. - o imputati di reato connesso – art. 210 c.p.p.).
Gli artt. 186 e 187, infatti, prevedono il ricorso ad una preventivo disconoscimento sul piano strettamente giuridico, della liceità del rifiuto che la parte è facultizzata ad opporre.
Questo comportamento ha rilievo solo sul piano gnoseologico e viene, dunque, classificato come manifestazione di una facoltà (attribuita all'interessato e, comunque, non vietabile sul piano naturalistico) che, però, non risulta affatto meritevole – ab origine ed in linea teorica – di tutela giuridica e giudiziaria.
La condotta omissiva in questione viene, infatti, considerata (in via presuntiva) indubbia espressione indicativa e sintomatica di una volontà della persona di eludere un legittimo controllo di polizia giudiziaria, idoneo a raccogliere elementi di prova dell’esistenza e commissione di un reato.
Come tale, essa, siccome illecita, risulta foriera, automaticamente, di un trattamento sanzionatorio.
Or bene, la ricordata impostazione legislativa, sospettata di incostituzionalità, è stata, invece, ritenuta legittima con la sentenza n. 194 del 1996, provvedimento con il quale il giudice delle leggi ha escluso la denunziata vulnerazione dell'art. 13 co. 2 della Costituzione, sul presupposto che la "dettagliata normativa" di tale accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge".
Va da sé, quindi, la considerazione che l'impostazione metodologico-normativa, prevista in relazione ai controlli che vengano svolti con strumenti tecnici, già accolta a trasfusa nel testo degli artt. 186 e 187 CdS possa risultare idonea a ricomprendere nel proprio alveo anche la parte concernente i controlli ematici.
E' ben vero che questo tipo di attività di accertamento incontrerà sempre il duplice limite costituito
dalla tutela della dignità della persona,
dalla messa in pericolo della vita o dell'integrità fisica della stessa,
ma appare palese che sia possibile – previa individuazione di un punto di equilibrio – armonizzare tali irrinunziabili principi con quelle ragioni relative alla funzione della giustizia penale, le quali consistono nell'esigenza di acquisizione della prova del reato e costituiscono un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità.
Ritiene, quindi, chi scrive che la garanzia costituzionale potrà essere rispettata attraverso l’esplicazione di una dettagliata indicazione di casi di applicabilità di misure (o in alternativa di sanzioni), categoria che dovrà ineludibilmente integrarsi con la precisa esplicitazione delle reali finalità perseguite con la misura restrittiva.
La auspicabile equiparazione – seppure con i ricordati precisi limiti - del prelievo ematico rispetto ad altre e distinte forme di accertamento della condizione psico-fisica del conducente un veicolo (qualunque esso sia) non pare potere essere posta in discussione dal carattere di invasività che viene attribuito e riconosciuto a tale metodica.
Va, infatti, rilevato che laddove venisse promulgata una norma che prevedesse una articolata e rigorosa sequenza procedimentale, la quale si venisse a proporre quale prosecuzione motivata degli accertamenti preliminari (art. 186/3 CdS), l'attività di verifica presso strutture sanitarie, in stretto ossequio a protocolli medici ed alla presenza del difensore (di fiducia o di ufficio) della persona soggetto passivo del controllo, diverrebbe naturale approdo risolutivo la questione, assumendo un particolare valore anche – e soprattutto - nell'ipotesi di sostanziale rifiuto.
D'altronde, se è vero che l'analisi sia dei campioni di liquido biologico, che del sangue (questa ultima, per ora, in caso di consenso) costituisce attività di accertamento già codificata (ed utilizzabile a fini squisitamente processuali)3, non si comprende la ratio e la coerenza della eccezione che si pone in linea di principio, sottolineando marcatamente il penalizzante profilo di presunta invasività dei controlli ematici, allo scopo di negare l'utilizzabilità dei risultati così ottenuti.
E’ evidente che una simile visione del problema non è affatto connessa con temi di natura scientifica o timori di pericolosità per la salute della metodologia del prelievo (può bastare il consenso del soggetto a rendere un atto medico più o meno pericoloso?), ma si muove, invece, sull’abbrivio di un falso garantismo di maniera.
Va, pertanto, affermato – senza ipocrisia e false asserzioni - che la vexata quaestio concerne, sostanzialmente ed esclusivamente, un interpretazione molto singolare della tutela della dignità della persona.
Lungi da chi scrive la intenzione di sminuire un principio cardinale e fondamentale, prima ancora che del nostro sistema giuridico, del consesso sociale e dell'essenza umana, qualunque sia il nostro credo religioso o filosofico.
Certo è che non ci si può nascondere dietro la foglia di fico della “dignità della persona”, per giustificare quella che è una indubbia reiterata pavidità legislativa, che si appalesa in toto ogni qualvolta si appalesa la necessità di assumere interventi decisi, i quali appaiano o di carattere coattivo sul piano personale, oppure supportati da sanzioni in ragione di un inadempimento.
Non vedo, dunque, alcun attentato all'interezza e pienezza di quel diritto coevo ed intimamente insito nella nobile natura umana della singola persona, per l'ipotesi di una previsione normativa che giunga a disciplinare l'adozione di un accertamento ematico, (senza se e senza ma), anche in assenza del consenso dell'interessato, riconnettendo al solo esercizio illegittimo della facoltà di rifiuto possibili conseguenze sanzionatorie, quando una simile forma ricognitiva venga svolta con tutte le accortezze richieste a difesa della privacy della persona.
Poiché sono assolutamente contrario ad ipotetiche forme di coazione fisica, (che si configurerebbero come strumentali al prelievo coattivo e che reputo – nella fattispecie – integrerebbero un atto di violenza gratuito ed inammissibile), penso, quindi, che costituire un sinallagma fra rifiuto indebito ed infondato e correlativa sanzione, sull'abbrivio e sull’esempio delle norme già esistenti, potrebbe costituire soluzione adeguata al caso.
Il regime processuale cui ricondurre questa tipologia di accertamenti dovrebbe essere sussunto nella categoria generale degli atti di iniziativa della polizia giudiziaria (titolo IV del libro V del codice di rito) ed, in special modo, nel contesto dell'art. 354/3° c.p.p.4.
______________
1 Conformi risultano inoltre le sentenze 16 giugno 2005 n. 22599, 4 maggio 2004, n. 39057, 8 giugno 2006, n. 26783 e 25 Gennaio 2006,
2 Ud. 11 giugno 1996, decisione del 27/06/1996, deposito del 09/07/1996, pubblicazione in G. U. 17/07/1996
3 V. Direttiva del Ministero dell’interno n. 300/a/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005 in tema di guida in stato di ebbrezza
4 In forza di tale previsione la persona sottoposta ad accertamento deve essere informata a mezzo verbale in ordine alla possibilità di essere assistita da proprio difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni, se immediatamente reperibile e senza obbligo alcuno per la p.g. di provvedere al suo preventivo avvisto (art. 356 c.p.p.; art. 114 disp. Att.).
Deve, inoltre, venire redatto verbale che documenti la dichiarazione/elezione del domicilio (art. 349 c.p.p.) ed eventuale nomina di difensore di fiducia, nonché eventuale autorizzazione di affidamento del veicolo a persona idonea.
Deve, poi, essere redatto verbale (art. 349 co. 2 bis c.p.p.) che documenti l’operazione di accertamento svolta.
Fonte: Altalex, 19 maggio 2009. Nota di Carlo Alberto Zaina
Link:http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=45974
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 9 dicembre 2008 - 28 gennaio 2009, n. 4118
(Presidente Campanato - Relatore Piccialli)
Fatto e diritto
Ahmetovic Marco ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, giorni venti di arresto ed euro 715 di ammenda nonché alla sanzione amministrativa di euro 1500, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per i reati di omicidio colposo plurimo conseguente ad incidente stradale (a seguito dell'incidente erano deceduti quattro giovani, che viaggiavano a bordo di tre ciclomotori ed un quinto aveva riportato lesioni personali gravissime), aggravato altresì dalla previsione dell'evento ex art. 61, n. 3, c.p., resistenza continuata a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, commessi il 23 aprile 2007.
Sui motivi di appello, diretti a sostenere l'inutilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti presso la struttura ospedaliera, la Corte di merito richiamava l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'art. 234 c.p.p., può valere come prova per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali. Allo stesso fine veniva altresì fatto riferimento alla deposizione testimoniale della titolare del bar, dal quale l'Ahmetovic era uscito la sera in cui avvenne l'incidente.
In merito alle contestazioni svolte sulla valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine allo stato di ubriachezza abituale dell'imputato, i giudici di appello richiamavano, oltre alle testimonianze dei gestori del bar della zona frequentati dal ricorrente, anche gli esiti della consulenza medico legale, che attestavano un abuso di sostanze alcoliche negli ultimi otto mesi precedenti l'incidente e livelli di transaminasi e bilirubina che confermavano un danno epatico iniziale da statosi epatica da alcol.
Sull'aggravante ex art. 61, n. 3, c.p., la sentenza evidenziava il comportamento incosciente ed altamente negligente dell'Ahmetovic, il quale, nonostante fosse in grave stato di ebbrezza (nel sangue era stato rinvenuto un valore di mg 285/dl pari a circa sei volte il limite consentito) si era posto alla guida del mezzo, così prevedendo la possibilità di eventuali incidenti ma facendo affidamento [mal riposto evidentemente] sulla propria abilità al fine di evitarli.
Avverso la sentenza, propone ricorso l'Ahmetovic, che articola distinti motivi di doglianza, nessuno dei quali merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, reitera l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti ematici svolti presso la struttura ospedaliera, in assenza del consenso dell'imputato. In proposito si sostiene che il riferimento operato dai giudici alle condizioni fisiche dell'Ahmetovic era del tutto generico e contrastante con la documentazione in atti da cui emergevano, al contrario, buone condizioni generali del soggetto. Lamenta altresì la carenza di motivazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito circa lo stato di ubriachezza dell'imputato la sera dell'incidente, fondato sulla deposizione di una teste che non aveva effettuato nessun riconoscimento diretto dell'imputato. Analoga censura viene svolta in merito alla valutazione compiuta dai giudici di merito sullo stato di ubriachezza abituale, posto a fondamento della contestata aggravante della previsione dell'evento.
Sotto tale ultimo profilo si sostiene che il giudice di appello non avrebbe fornito adeguate risposte alle censure articolate sul rilievo della mancanza di univocità delle testimonianze assunte in merito all'uso abituale di sostanze alcoliche da parte dell'Ahmetovic e l'assenza di ogni riconoscimento diretto da parte dei testimoni. Quanto agli accertamenti medici relativi a tale abitualità, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi circa l'asserita genericità del dato privilegiato (i valori di bilirubina) dal sanitario del carcere - che si assume sprovvisto di competenza specifica - e la correttezza del metodo adottato per siffatto accertamento.
Quanto all'aggravante della previsione dell'evento si sostiene che, proprio la ritenuta ubriachezza abituale dell'Ahmetovic, unitamente al dato negativo dell'assenza di precedenti specifici, doveva portare a concludere per la ragionevole convinzione del medesimo di poter guidare senza problemi. Inoltre, nonostante la ritenuta previsione dell'evento, non era stata applicata la continuazione tra omicidio colposo e la guida in stato di ebbrezza.
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, si contesta la severità del trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto che la condotta del ricorrente andava collocata nell'ambito socio-culturale di riferimento, del quale contraddittoriamente dava atto la stessa sentenza quando faceva riferimento alla radicata abitudine dell'intera comunità nomade di intrattenersi a bere nei locali pubblici del luogo. Inoltre, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della condotta susseguente al reato, pure prevista dall'art. 133 c.p. come elemento di valutazione, tenuta dall'imputato e documentata dalla difesa , che dimostrava la cessazione dell'assunzione di alcolici, come pure il dato emergente dagli atti che lo stesso non si era dato alla fuga dopo l'incidente, pur avendone avuto la possibilità.
Nessuna delle censure proposte può trovare accoglimento.
Quanto alla questione relativa all'utilizzabilità del prelievo ematico va ricordato il pacifico assunto interpretativo secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 Cost.) (cfr., da ultimo, Sezione IV, 21 settembre 2007, Saltari).
Qui, in vero, si verte nell'ambito della prima ipotesi, con conseguente piena utilizzabilità degli esiti del prelievo a fini probatori dello stato di alterazione.
Per il resto, laddove soprattutto si contesta il compendio probatorio utilizzato a supporto del ritenuto stato di alterazione, la doglianza è finanche inammissibile, laddove finisce con il proporre un sindacato di merito, da effettuare inaccettabilmente in sede di legittimità, sull'apprezzamento dei mezzi di prova, che compete al giudice di merito e che questi, peraltro, ha qui sviluppato in modo esaustivo e ampiamente logico, sì che le contestazioni operate in ricorso si risolvono solo in una diversa, opinabile lettura degli elementi indiziari.
Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacché, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Quanto detto vale ovviamente anche in relazione agli argomenti utilizzati dal giudice di merito per ritenere dimostrata l'abitualità dello stato di alterazione da abuso di alcolici.
Inaccoglibili sono le censure articolate a proposito della colpa con previsione.
Infatti, quanto al contestato riconoscimento della colpa con previsione, il ricorrente prospetta, a supporto della censura, proprio una situazione di fatto che costituisce il proprium della aggravante, giacché è proprio l'abituale condizione di alterazione da abuso di alcolici che è stata ritenuta, non infondatamente, dimostrativa di quella malaccorta considerazione delle circostanze di fatto che hanno portato il prevenuto a porsi alla guida del mezzo in condizioni alterate senza considerare i rischi possibili di verificazione di un evento quale quello verificatosi.
Neppure può censurarsi il mancato riconoscimento della continuazione, anche prescindendo dal rilievo che trattasi di questione che non sembra neppure essere stata devoluta al giudice di appello.
Infatti, se è pur vero che l'unicità del disegno criminoso non è incompatibile con quella particolare figura di colpa che è la colpa con previsione, da ciò non discende alcun automatismo applicativo, presupponendo appunto l'attenta e rigorosa dimostrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, la quale, come è noto, può essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione del primo e sia estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali.
A ben vedere, la pretesa del ricorrente vorrebbe evocare, rispetto a tale questione, un atteggiamento psicologico assimilabile al dolo eventuale, piuttosto che alla colpa con previsione.
In realtà, la doglianza è inaccoglibile con considerazione tout court assorbente, perché, sul punto, è oltremodo generica, perché si limita assertivamente a pretendere l'applicazione della continuazione, senza nulla dire sulle ragioni della pretesa sussistenza dei relativi presupposti.
Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio non può essere accolta.
Basta considerare che, come è noto, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione, in ordine al quale è satisfattivo il richiamo, non illogicamente effettuato, ai parametri di riferimento oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p..
Ciò che qui il giudicante ha ampiamente sviluppato, valorizzando negativamente la gravità definita “immane” delle circostanze che hanno cagionato l'evento e le conseguenze definite “devastanti” della criminale condotta dell'imputato.
È motivazione non inconferente rispetto all'obiettività della vicenda, che non può certo essere qui sindacata.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende; condanna altresì il ricorrente a rifondere alle parti civili le spese del giudizio, che liquida quanto a C. L., D. R., C. A. in euro 2.500, oltre accessori come per legge; quanto a T. L., M. F., T. E. in euro 2.500, oltre accessori come per legge; quanto ad A. F. G., D. C. in euro 2000, oltre accessori come per legge.
sabato 6 giugno 2009
Se l'apparecchio autovelox non è segnalato la sanzione è nulla
A distanza di due anni dalla prima pronuncia in materia (Cass., sez. II civile, sentenza 31.05.2007, n° 12833), la Suprema Corte torna ad esaminare la natura della disposizione di cui all’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in L. 168/02) che prevede l’obbligo, a carico degli organi di polizia stradale, di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni.
Confermando l’orientamento già espresso la Seconda Sezione ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno confermando la natura cogente della segnalazione, trattandosi di norma di garanzia per l’automobilista la cui inosservanza determina la nullità della sanzione irrogata.
Disattendendo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, secondo la quale la norma in oggetto pone una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale", che non interferisce "con la legittimità procedimento sanzionatorio", la Corte di Cassazione (Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola) precisa che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. 12833/07), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione.
Degna di menzione, inoltre, appare la questione preliminare sul difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. In caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, infatti, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06).
(Altalex, 4 giugno 2009. Nota di Giancarlo Cosomati)
Circolazione stradale – multa – velocità – apparecchiatura elettronica – avvertimento – necessità - conseguenze [d.lgs. 285/1992]
Circolazione stradale: la multa effettuata tramite apparecchiature elettroniche è nulla, se l’automobilista non è stato avvertito.
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.
L'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A., ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche.
Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione. (1-7)
(1) In tema di circolazione stradale, incidente e litisconsorzio, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.11.2008 n° 26421.(2) In materia di incidenti stradali e controversie presso il Giudice di Pace, si veda Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07.08.2008, n. 21418.(3) In materia di incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale.(4) Si veda il focus PLENTEDA, Multe: omessa contestazione immediata e annullamento del verbale.(5) In tema di autovelox e controllo sulla taratura, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.06.2008 n° 17361.(6) In materia di eccesso di velocità ed avvistabilità degli operatori, si veda Tribunale Modena, sentenza 25.11.2008.(7) In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008, n. 20544.
Tra i contributi della dottrina, si vedano:- ZAULI, Nulla la multa per eccesso di velocità se l'autovelox non è stato segnalato sulla strada con un apposito cartello, in La Responsabilità Civile, 2007, 12;- CARBONE P., Autovelox, in Danno e Responsabilità, 2000, 12;- BATA’, SPIRITO, Circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 4;- BONA, La disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 3.
(Fonte: Altalex Massimario 22/2009. Cfr. nota di Giancarlo Cosomati)
SUPREMA CORTE DI CASAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 26 marzo 2009, n. 7419
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Solopaca con sentenza del 31 maggio 2005 accoglieva il ricorso proposto da A.M. avverso la Prefettura di Benevento, per l'annullamento del verbale di contestazione con cui la Polstrada di Benevento aveva rilevato l'infrazione all'art. 142, comma 8, del codice della strada. Rilevava che lungo la strada percorsa dall'automobilista non erano stati collocati appositi pannelli volti ad informare gli utenti che gli accertatori delle violazioni erano esonerati, per motivi di sicurezza, dall'obbligo della contestazione immediata.
Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, notificato tempestivamente perché consegnato all'ufficiale giudiziario nell'ultimo giorno utile (lunedì 17 luglio 2006), come da timbro e sigla dell'Ufficio unico della Corte d'appello di Roma, apposti a margine della prima pagina del ricorso. M. ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
Preliminarmente va rilevato che l'impugnazione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. È vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/2006; 4195/2006), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall'impugnazione svolta per l'Amministrazione dall'Avvocatura dello Stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass. 3144/2006), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/2006; 21624/2006). Ed infatti l'erronea individuazione dell'organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. 9527/2006).
Va in secondo luogo esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, secondo il quale nei giudizi attinenti controversie "di valore inferiore ad euro 1092,91" le sentenze del giudice di pace, in quanto rese secondo equità, non sono censurabili per violazione di legge. Vale in proposito ricordare che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, comma undicesimo, della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione introdotta dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che, nel giudizio davanti al giudice di pace, non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura c.p.c., e, quindi, preclude la pronuncia secondo equità. Conseguentemente, anche le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a Lire 2.000.000 (oggi Euro 1100,00) sono ricorribili per cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione (Cass. 23978/2007; 427/2006; 5297/2005).
Il Ministero dell'interno lamenta la violazione dell'art. 201-bis c.d.s. e dell'art. 4 d.l. 121/2002 conv. in l. n. 168/2002, assumendo che quest'ultima norma, nel prescrivere la segnalazione agli utenti della strada dei dispositivi di rilevamento della velocità, pone una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale, che non interferisce "con la legittimità del procedimento sanzionatorio".
La tesi è inconferente ed infondata. L'art. 4 citato dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni". L'obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione. L'argomento svolto in ricorso è quindi privo di pregio.
Esso in ogni caso non era idoneo a scalfire la ratio della decisione, che era stata individuata dal giudice di pace, interpretando la stessa norma, nell'obbligo di segnalazione con pannelli segnaletici del fatto che si trattava di strada "sulla quale, in caso di infrazione del c.d.s., non è previsto il fermo del veicolo". Pur trattandosi di affermazione erronea, che contrasta con la lettera della legge, tanto con riguardo all'oggetto dell'avvertimento dovuto, quanto con riguardo alle infrazioni peculiarmente rilevabili, non v' è sul punto censura congruamente esposta da parte ricorrente, ditalché la pronuncia di merito deve essere confermata.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite, attesa la speculare erroneità del principio giuridico affermato nella sentenza impugnata e di quello sostenuto in ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
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Confermando l’orientamento già espresso la Seconda Sezione ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno confermando la natura cogente della segnalazione, trattandosi di norma di garanzia per l’automobilista la cui inosservanza determina la nullità della sanzione irrogata.
Disattendendo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, secondo la quale la norma in oggetto pone una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale", che non interferisce "con la legittimità procedimento sanzionatorio", la Corte di Cassazione (Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola) precisa che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. 12833/07), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione.
Degna di menzione, inoltre, appare la questione preliminare sul difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. In caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, infatti, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06).
(Altalex, 4 giugno 2009. Nota di Giancarlo Cosomati)
Circolazione stradale – multa – velocità – apparecchiatura elettronica – avvertimento – necessità - conseguenze [d.lgs. 285/1992]
Circolazione stradale: la multa effettuata tramite apparecchiature elettroniche è nulla, se l’automobilista non è stato avvertito.
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.
L'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A., ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche.
Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione. (1-7)
(1) In tema di circolazione stradale, incidente e litisconsorzio, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.11.2008 n° 26421.(2) In materia di incidenti stradali e controversie presso il Giudice di Pace, si veda Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07.08.2008, n. 21418.(3) In materia di incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale.(4) Si veda il focus PLENTEDA, Multe: omessa contestazione immediata e annullamento del verbale.(5) In tema di autovelox e controllo sulla taratura, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.06.2008 n° 17361.(6) In materia di eccesso di velocità ed avvistabilità degli operatori, si veda Tribunale Modena, sentenza 25.11.2008.(7) In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008, n. 20544.
Tra i contributi della dottrina, si vedano:- ZAULI, Nulla la multa per eccesso di velocità se l'autovelox non è stato segnalato sulla strada con un apposito cartello, in La Responsabilità Civile, 2007, 12;- CARBONE P., Autovelox, in Danno e Responsabilità, 2000, 12;- BATA’, SPIRITO, Circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 4;- BONA, La disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 3.
(Fonte: Altalex Massimario 22/2009. Cfr. nota di Giancarlo Cosomati)
SUPREMA CORTE DI CASAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 26 marzo 2009, n. 7419
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Solopaca con sentenza del 31 maggio 2005 accoglieva il ricorso proposto da A.M. avverso la Prefettura di Benevento, per l'annullamento del verbale di contestazione con cui la Polstrada di Benevento aveva rilevato l'infrazione all'art. 142, comma 8, del codice della strada. Rilevava che lungo la strada percorsa dall'automobilista non erano stati collocati appositi pannelli volti ad informare gli utenti che gli accertatori delle violazioni erano esonerati, per motivi di sicurezza, dall'obbligo della contestazione immediata.
Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, notificato tempestivamente perché consegnato all'ufficiale giudiziario nell'ultimo giorno utile (lunedì 17 luglio 2006), come da timbro e sigla dell'Ufficio unico della Corte d'appello di Roma, apposti a margine della prima pagina del ricorso. M. ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
Preliminarmente va rilevato che l'impugnazione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. È vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/2006; 4195/2006), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall'impugnazione svolta per l'Amministrazione dall'Avvocatura dello Stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass. 3144/2006), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/2006; 21624/2006). Ed infatti l'erronea individuazione dell'organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. 9527/2006).
Va in secondo luogo esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, secondo il quale nei giudizi attinenti controversie "di valore inferiore ad euro 1092,91" le sentenze del giudice di pace, in quanto rese secondo equità, non sono censurabili per violazione di legge. Vale in proposito ricordare che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, comma undicesimo, della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione introdotta dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che, nel giudizio davanti al giudice di pace, non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura c.p.c., e, quindi, preclude la pronuncia secondo equità. Conseguentemente, anche le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a Lire 2.000.000 (oggi Euro 1100,00) sono ricorribili per cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione (Cass. 23978/2007; 427/2006; 5297/2005).
Il Ministero dell'interno lamenta la violazione dell'art. 201-bis c.d.s. e dell'art. 4 d.l. 121/2002 conv. in l. n. 168/2002, assumendo che quest'ultima norma, nel prescrivere la segnalazione agli utenti della strada dei dispositivi di rilevamento della velocità, pone una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale, che non interferisce "con la legittimità del procedimento sanzionatorio".
La tesi è inconferente ed infondata. L'art. 4 citato dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni". L'obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione. L'argomento svolto in ricorso è quindi privo di pregio.
Esso in ogni caso non era idoneo a scalfire la ratio della decisione, che era stata individuata dal giudice di pace, interpretando la stessa norma, nell'obbligo di segnalazione con pannelli segnaletici del fatto che si trattava di strada "sulla quale, in caso di infrazione del c.d.s., non è previsto il fermo del veicolo". Pur trattandosi di affermazione erronea, che contrasta con la lettera della legge, tanto con riguardo all'oggetto dell'avvertimento dovuto, quanto con riguardo alle infrazioni peculiarmente rilevabili, non v' è sul punto censura congruamente esposta da parte ricorrente, ditalché la pronuncia di merito deve essere confermata.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite, attesa la speculare erroneità del principio giuridico affermato nella sentenza impugnata e di quello sostenuto in ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
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martedì 2 giugno 2009
L'assegno divorzile una tantum
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altr un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Il testo appena riportato è quello del 4 comma dell’art 5 così come da ultimo modificato dall’art 10 della legge n 74 del 6 marzo 1987, norma di riferimento per la trattazione dell’istituto dell’assegno divorzile.
A premettere, si deve rivolgere l’attenzione all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11492/90, e confermato anche di recente (Cass. n. 15610/06 e n. 25436/07) ai fini dell’ accertamento del diritto all’assegno di divorzio. La Suprema Corte ha, di fatti, precisato come il riconoscimento del diritto all’assegno abbia come presupposto la mancanza di “mezzi adeguati ”o l’impossibilità di procurarseli” per ragioni oggettive”, ovvero con rimando alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante valutati sotto il profilo dei redditi posseduti “intesi come redditi idonei ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio”. (Cass., sent. n. 6541 del 2002, n. 7541 del 2001).
A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass., sentenze n. 15610 e n. 4764 del 2007), senza che sia indispensabile uno stato di bisogno, come richiesto in caso di alimenti, e rilevando piuttosto l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio “delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un interrotto equilibrio “(Cassazione 28 febbraio 2007, n. 4764).
Orbene la previsione dell’art 5 comma 8 della legge n. 898 del 1970 già prevedeva che “su accordo delle parti” la corresponsione potesse avvenire in unica soluzione così normativizzando un’ipotesi di liquidazione cumulativa delle spettanze dovute a titolo di assegno divorzile, alternativa, purchè oggetto di espresso consenso da parte dei coniugi, a quella della corresponsione periodica.
La novella intervenuta a seguito della legge n 74 del 1987, nell’intento di assicurare al coniuge divorziato più debole, generalmente la donna, una tutela più estesa, ha così modificato il comma 8 dell’art. 5 “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale: in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”
Si è così prevista la necessaria intermediazione dell’organo giudicante il quale, richiamando in parte la funzione svolta in sede di omologazione, si rende artefice di un controllo di equità con la importante conseguenza di ridurre l’accordo raggiunto dagli ex coniugi a semplice prerequisito, incapace, uti singulo,di determinare l’applicazione dell’istituto. Tramite tale giudizio il giudice eviterebbe ogni forma di abuso in danno del coniuge più debole che, a causa del suo stato di bisogno, potrebbe essere indotto ad accettare in unica soluzione attribuzioni inadeguate.
Così come modificato dalla legge n. 74 del 1987 l’assegno una tantum ha continuato a destare l’interesse dei tecnici del settore, in primis, con riguardo alla sua funzione.
Di fatti l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio, con la conseguente possibilità di una sua successiva revisione, in sintonia alla funzione prevalentemente assistenziale dello stesso; al contrario l’ assegno divorzile una tantum viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare in maniera risolutiva e definitiva.
Il pagamento unico definisce una volta per tutte i rapporti economici degli ex coniugi concretizzandosi in una dazione di natura patrimoniale e producendo l’effetto di rendere immodificabili le condizioni pattuite, “le quali restano così definitivamente fissate”. Si tratta evidentemente di un finalità risarcitoria che lo porta a distinguersi dal ruolo svolto dall’assegno periodico.
Lo spartiacque tra i due istituti andrebbe rinvenuto nell’impossibilità per l’assegno divorzile una tantum di fungere da reddito, come autorevole giurisprudenza ha constatato.
La Suprema Corte, a tale riguardo, argomentando a contrario, in mancanza cioè di una disposizione legislativa che qualifichi come reddito imponibile ai fini IRPEF il provento acquisito in capo al coniuge beneficiario, ha stabilito che il trasferimento una tantum attuerebbe piuttosto l’attribuzione di una somma capitale. "Il fatto che né il legislatore della riforma tributaria del 1971 nè quello successivo, fino ad oggi, abbiano mai dettato una espressa e specifica norma impositrice (…) che qualifichi come reddito imponibile ai fini IRPEF il provento conseguito dal coniuge beneficiario, avente ad oggetto la somma di denaro risultante dalla capitalizzazione dell’assegno divorzile, costituisce un serio indizio della natura non reddituale del provento medesimo per implcita, ma inequivoca, “intenzione” del legislatore medesimo"(Cass. sez. trib. 12.10.1999, n. 11437, GI, 2000, 263).
Ma che cosa deve intendersi per reddito?
A tale riguardo giova richiamare la stessa definizione di reddito utilizzata dal legislatore ai fini della abrogata imposta di ricchezza mobile laddove si constata che “presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in danaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro, o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte...”( art. 81 comma 1 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, recante approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette). Il reddito pertanto, in primis, costituisce una nuova ricchezza che si colloca in uno stringente rapporto di causa- effetto con una “fonte produttiva”.
Mentre il reddito può predicarsi come “flusso di beni” , il patrimonio o capitale è un “fondo di beni” dal quale scaturisce il reddito come nuova ricchezza creata. Sulla base di tali premesse sembra da accogliere la tesi che ravvisa l’esistenza di “due fattispecie” separate e distinte: l’assegno corrisposto una tantum rientrerebbe nel concetto di attribuzione patrimoniale non in quello di reddito difettando del requisito di periodicità.
In conformità a ciò, l’art. 10, 1° co., lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi nell’elencare gli oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, vi ascrive gli “assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risulta dall’autorità giudiziaria” ma non include alla lista quelli corrisposti una tantum.
La norma, a rilievo dei più, avrebbe delineato pertanto una trattamento fiscale non omogeneo stante la possibilità per il coniuge obbligato al versamento dell’assegno periodico, di fatto equiparato ad una retribuzione, di dedurre il rispettivo importo, possibilità negata in caso di assegno una tantum .
Colta la questione, la Corte di Cassazione, ipotizzando la possibile violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione ha sollevato, con ordinanza 18 settembre 2000, n. 795, questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione sopra citata, nella parte in cui non include nella categoria di oneri deducibili ai fini IRPEF, l’assegno una tantum corrisposto all’ex coniuge in conseguenza della pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Corte Costituzionale, in risposta, dopo aver riconosciuto la manifesta infondatezza della questione sollevata, ha invocato “la piena discrezionalità legislativa” sul punto ritenendo tale disciplina ragionevole e perfettamente collimante con i principi di capacità contributiva in quanto “… la deducibilità o meno di oneri e spese dal reddito imponibile del contribuente non è generale ed illimitata, spettando al legislatore la sua individuazione in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito, con il gettito generale dei tributi e con l'esigenza di adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta, secondo scelte che, in questa materia, appartengono alla discrezionalità legislativa, col solo limite del rispetto del generale principio di ragionevolezza..” (Corte Cost. 22 novembre/6 dicembre 2001 n.383).
Quanto agli effetti dell’assegno divorzile, in relazione all’art 9 bis della legge sul divorzio, in tema di pensione di reversibilità in conseguenza del decesso dell’ex coniuge, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il diritto a tale forma pensionistica si origini soltanto nell’ipotesi in cui, al tempo della regolamentazione dei rapporti economici in sede di divorzio, gli ex coniugi non abbiano optato per la corresponsione di una somma capitale “una tantum”.
La ratio ispiratrice risiederebbe nella natura liquidatoria del versamento unico, il quale sarebbe in grado di far scomparire ogni onere derivante dal pregresso vincolo matrimoniale. E, pertanto,” il coniuge divorziato che abbia ricevuto l’assegno divorzile mediante corresponsione di un capitale “una tantum”, sopravvenuto il decesso dell’ex coniuge, non può vantare diritti alla pensione di reversibilità” (Cass. sez. lav. 18-7-2002 n. 10458 ma anche C.Conti Sez III App. 14.12.2006 n 457).
Da ultimo, non meno rilevante aspetto su cui porre l’attenzione è quello relativo alla possibilità di revoca o meno dell’assegno divorzile una tantum in relazione a quanto espresso nel comma 8 dell’ art 5, sopra richiamato, ai sensi del quale, successivamente alla sua corresponsione “… non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”
Sul punto la Corte di cassazione ha allontanato ogni nuvola di dubbio precisando che se si procede ad una liquidazione in unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi ed ulteriori obblighi “in quanto l'aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l'una tantum, ed è venuto meno - a seguito del divorzio - ogni rapporto di natura personale fra i coniugi - potenziale fonte di altre pretese anche economiche. E che la conclusione suddetta è ulteriormente confortata dalla considerazione che la possibile modifica "in aumento" dell'assegno periodico trova, alla luce dell'art. 9 della legge 898, giustificazione nella circostanza che tale revisione può assumere due direzioni: può comportare cioè sia un aumento sia una diminuzione delle corresponsioni.”Invece,” se si permettesse di porre in discussione il rapporto definito con l'una tantum attraverso i meccanismi previsti dall'art.9 si perverrebbe all'assurdo di prevedere solo lo strumento attraverso cui la cifra concordata in sede di divorzio può essere …”.E’ dunque evidente “ l'intendimento del legislatore di rendere la revisione del tutto incompatibile con la liquidazione in unica soluzione, che del resto cesserebbe di essere "unica" ove potesse venir affiancata in epoca successiva da un assegno periodico”.(Cass. 29 agosto 1998 n. 8654; 27 luglio 1998 n.7365 e Corte Suprema di Cassazione ud. 28/9/2000 sent. n.126/01). La revoca deve ritenersi biologicamente incompatibile con la natura e funzione di un istituto, quale quello dell’assegno divorzile una tantum, che consente di chiudere in maniera ermetica la vicenda di un rapporto matrimoniale ormai esaurito senza lasciare spazio per ulteriori diritti quesiti.
Autori: Avv. Matteo Santini
Dott.ssa Erika Pigliapoco
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=910&Itemid=1
Il testo appena riportato è quello del 4 comma dell’art 5 così come da ultimo modificato dall’art 10 della legge n 74 del 6 marzo 1987, norma di riferimento per la trattazione dell’istituto dell’assegno divorzile.
A premettere, si deve rivolgere l’attenzione all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11492/90, e confermato anche di recente (Cass. n. 15610/06 e n. 25436/07) ai fini dell’ accertamento del diritto all’assegno di divorzio. La Suprema Corte ha, di fatti, precisato come il riconoscimento del diritto all’assegno abbia come presupposto la mancanza di “mezzi adeguati ”o l’impossibilità di procurarseli” per ragioni oggettive”, ovvero con rimando alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante valutati sotto il profilo dei redditi posseduti “intesi come redditi idonei ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio”. (Cass., sent. n. 6541 del 2002, n. 7541 del 2001).
A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass., sentenze n. 15610 e n. 4764 del 2007), senza che sia indispensabile uno stato di bisogno, come richiesto in caso di alimenti, e rilevando piuttosto l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio “delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un interrotto equilibrio “(Cassazione 28 febbraio 2007, n. 4764).
Orbene la previsione dell’art 5 comma 8 della legge n. 898 del 1970 già prevedeva che “su accordo delle parti” la corresponsione potesse avvenire in unica soluzione così normativizzando un’ipotesi di liquidazione cumulativa delle spettanze dovute a titolo di assegno divorzile, alternativa, purchè oggetto di espresso consenso da parte dei coniugi, a quella della corresponsione periodica.
La novella intervenuta a seguito della legge n 74 del 1987, nell’intento di assicurare al coniuge divorziato più debole, generalmente la donna, una tutela più estesa, ha così modificato il comma 8 dell’art. 5 “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale: in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”
Si è così prevista la necessaria intermediazione dell’organo giudicante il quale, richiamando in parte la funzione svolta in sede di omologazione, si rende artefice di un controllo di equità con la importante conseguenza di ridurre l’accordo raggiunto dagli ex coniugi a semplice prerequisito, incapace, uti singulo,di determinare l’applicazione dell’istituto. Tramite tale giudizio il giudice eviterebbe ogni forma di abuso in danno del coniuge più debole che, a causa del suo stato di bisogno, potrebbe essere indotto ad accettare in unica soluzione attribuzioni inadeguate.
Così come modificato dalla legge n. 74 del 1987 l’assegno una tantum ha continuato a destare l’interesse dei tecnici del settore, in primis, con riguardo alla sua funzione.
Di fatti l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio, con la conseguente possibilità di una sua successiva revisione, in sintonia alla funzione prevalentemente assistenziale dello stesso; al contrario l’ assegno divorzile una tantum viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare in maniera risolutiva e definitiva.
Il pagamento unico definisce una volta per tutte i rapporti economici degli ex coniugi concretizzandosi in una dazione di natura patrimoniale e producendo l’effetto di rendere immodificabili le condizioni pattuite, “le quali restano così definitivamente fissate”. Si tratta evidentemente di un finalità risarcitoria che lo porta a distinguersi dal ruolo svolto dall’assegno periodico.
Lo spartiacque tra i due istituti andrebbe rinvenuto nell’impossibilità per l’assegno divorzile una tantum di fungere da reddito, come autorevole giurisprudenza ha constatato.
La Suprema Corte, a tale riguardo, argomentando a contrario, in mancanza cioè di una disposizione legislativa che qualifichi come reddito imponibile ai fini IRPEF il provento acquisito in capo al coniuge beneficiario, ha stabilito che il trasferimento una tantum attuerebbe piuttosto l’attribuzione di una somma capitale. "Il fatto che né il legislatore della riforma tributaria del 1971 nè quello successivo, fino ad oggi, abbiano mai dettato una espressa e specifica norma impositrice (…) che qualifichi come reddito imponibile ai fini IRPEF il provento conseguito dal coniuge beneficiario, avente ad oggetto la somma di denaro risultante dalla capitalizzazione dell’assegno divorzile, costituisce un serio indizio della natura non reddituale del provento medesimo per implcita, ma inequivoca, “intenzione” del legislatore medesimo"(Cass. sez. trib. 12.10.1999, n. 11437, GI, 2000, 263).
Ma che cosa deve intendersi per reddito?
A tale riguardo giova richiamare la stessa definizione di reddito utilizzata dal legislatore ai fini della abrogata imposta di ricchezza mobile laddove si constata che “presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in danaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro, o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte...”( art. 81 comma 1 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, recante approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette). Il reddito pertanto, in primis, costituisce una nuova ricchezza che si colloca in uno stringente rapporto di causa- effetto con una “fonte produttiva”.
Mentre il reddito può predicarsi come “flusso di beni” , il patrimonio o capitale è un “fondo di beni” dal quale scaturisce il reddito come nuova ricchezza creata. Sulla base di tali premesse sembra da accogliere la tesi che ravvisa l’esistenza di “due fattispecie” separate e distinte: l’assegno corrisposto una tantum rientrerebbe nel concetto di attribuzione patrimoniale non in quello di reddito difettando del requisito di periodicità.
In conformità a ciò, l’art. 10, 1° co., lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi nell’elencare gli oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, vi ascrive gli “assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risulta dall’autorità giudiziaria” ma non include alla lista quelli corrisposti una tantum.
La norma, a rilievo dei più, avrebbe delineato pertanto una trattamento fiscale non omogeneo stante la possibilità per il coniuge obbligato al versamento dell’assegno periodico, di fatto equiparato ad una retribuzione, di dedurre il rispettivo importo, possibilità negata in caso di assegno una tantum .
Colta la questione, la Corte di Cassazione, ipotizzando la possibile violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione ha sollevato, con ordinanza 18 settembre 2000, n. 795, questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione sopra citata, nella parte in cui non include nella categoria di oneri deducibili ai fini IRPEF, l’assegno una tantum corrisposto all’ex coniuge in conseguenza della pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Corte Costituzionale, in risposta, dopo aver riconosciuto la manifesta infondatezza della questione sollevata, ha invocato “la piena discrezionalità legislativa” sul punto ritenendo tale disciplina ragionevole e perfettamente collimante con i principi di capacità contributiva in quanto “… la deducibilità o meno di oneri e spese dal reddito imponibile del contribuente non è generale ed illimitata, spettando al legislatore la sua individuazione in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito, con il gettito generale dei tributi e con l'esigenza di adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta, secondo scelte che, in questa materia, appartengono alla discrezionalità legislativa, col solo limite del rispetto del generale principio di ragionevolezza..” (Corte Cost. 22 novembre/6 dicembre 2001 n.383).
Quanto agli effetti dell’assegno divorzile, in relazione all’art 9 bis della legge sul divorzio, in tema di pensione di reversibilità in conseguenza del decesso dell’ex coniuge, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il diritto a tale forma pensionistica si origini soltanto nell’ipotesi in cui, al tempo della regolamentazione dei rapporti economici in sede di divorzio, gli ex coniugi non abbiano optato per la corresponsione di una somma capitale “una tantum”.
La ratio ispiratrice risiederebbe nella natura liquidatoria del versamento unico, il quale sarebbe in grado di far scomparire ogni onere derivante dal pregresso vincolo matrimoniale. E, pertanto,” il coniuge divorziato che abbia ricevuto l’assegno divorzile mediante corresponsione di un capitale “una tantum”, sopravvenuto il decesso dell’ex coniuge, non può vantare diritti alla pensione di reversibilità” (Cass. sez. lav. 18-7-2002 n. 10458 ma anche C.Conti Sez III App. 14.12.2006 n 457).
Da ultimo, non meno rilevante aspetto su cui porre l’attenzione è quello relativo alla possibilità di revoca o meno dell’assegno divorzile una tantum in relazione a quanto espresso nel comma 8 dell’ art 5, sopra richiamato, ai sensi del quale, successivamente alla sua corresponsione “… non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”
Sul punto la Corte di cassazione ha allontanato ogni nuvola di dubbio precisando che se si procede ad una liquidazione in unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi ed ulteriori obblighi “in quanto l'aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l'una tantum, ed è venuto meno - a seguito del divorzio - ogni rapporto di natura personale fra i coniugi - potenziale fonte di altre pretese anche economiche. E che la conclusione suddetta è ulteriormente confortata dalla considerazione che la possibile modifica "in aumento" dell'assegno periodico trova, alla luce dell'art. 9 della legge 898, giustificazione nella circostanza che tale revisione può assumere due direzioni: può comportare cioè sia un aumento sia una diminuzione delle corresponsioni.”Invece,” se si permettesse di porre in discussione il rapporto definito con l'una tantum attraverso i meccanismi previsti dall'art.9 si perverrebbe all'assurdo di prevedere solo lo strumento attraverso cui la cifra concordata in sede di divorzio può essere …”.E’ dunque evidente “ l'intendimento del legislatore di rendere la revisione del tutto incompatibile con la liquidazione in unica soluzione, che del resto cesserebbe di essere "unica" ove potesse venir affiancata in epoca successiva da un assegno periodico”.(Cass. 29 agosto 1998 n. 8654; 27 luglio 1998 n.7365 e Corte Suprema di Cassazione ud. 28/9/2000 sent. n.126/01). La revoca deve ritenersi biologicamente incompatibile con la natura e funzione di un istituto, quale quello dell’assegno divorzile una tantum, che consente di chiudere in maniera ermetica la vicenda di un rapporto matrimoniale ormai esaurito senza lasciare spazio per ulteriori diritti quesiti.
Autori: Avv. Matteo Santini
Dott.ssa Erika Pigliapoco
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=910&Itemid=1
sabato 30 maggio 2009
Comunicato del Consiglio Nazionale Forense in merito alla riforma del processo civile contenuta nel Collegato competitività alla Finanziaria 2009
Comunicato 28 febbraio 2009
Il Consiglio Nazionale Forense, richiamate le proprie determinazioni dell’11 luglio scorso, con le quali si erano formulate osservazioni al testo di riforma del codice di procedura civile - così come approvato dalla Camera - e rivolte ad assicurare la compiuta realizzazione degli intenti riformatori senza vulnerare l’impianto del sistema processuale esistente, in modo che il testo fosse aderente al dettato costituzionale, in particolare ai principi di cui all’art. 111, commi 4 e 7, Cost., prende atto che il testo attuale, così come predisposto dalle Commissioni riunite e presentato in aula al Senato, ha recepito soltanto una delle correzioni suggerite, ed ha invece lasciato sostanzialmente inalterata la progettata riformulazione dell’art. 360 bis.
A questo proposito il Consiglio esprime apprezzamento per la soppressione della disposizione che prevedeva la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado , ma non condivide i criteri con i quali si è disegnato il c.d. “filtro” dei ricorsi.
Ciò perché:
a) l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze conformi a precedenti decisioni della Corte di Cassazione implica una uniformità di orientamenti giurisprudenziali che deprime la creatività dei giudici e mortifica la funzione di stimolo che da sempre è patrimonio dell’Avvocatura, risultando ostativa alle innovazioni necessarie per adeguare l’ordinamento giuridico alle esigenze economiche e sociali del Paese;
b) in ogni caso, il riferimento alle “precedenti decisioni” implica l’ assegnazione di autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, isolatamente considerata , che potrebbe anche essere difforme da altre rese dalla medesima Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un singolo precedente;
c) la previsione della inammissibilità del ricorso quando esso non coinvolga una questione” nuova” implica l’impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un mutamento di orientamenti, mentre il correttivo che affida allo stesso giudice il potere di scegliere i ricorsi sui quali pronunciarsi trasforma il sistema vigente in un modello affine a quello del common law inglese, senza rifletterne tuttavia i connotati essenziali ( tra i quali, ad es., l’estrazione dei giudici dalla classe forense, e per giunta con il metodo della cooptazione);
d) l’attuale formulazione, inoltre, appare sostanzialmente abrogativa dell’art. 360, n. 5);
e) la facoltà, concessa al giudice di legittimità, di condannare il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità aggravata implica l’uso di un potere discrezionale sanzionatorio che limita l’accesso alla giustizia e non è collegato con l’abuso del processo, dandosi ingresso ad una concezione sanzionatoria dei mezzi di accesso alla giustizia, che dovrebbe solo esprimersi mediante rimedi deontologici ma non con rimedi che incidano sui diritti dei cittadini; analoghi rilievi si possono muovere alla progettata riforma dell’art. 96 c.p.c., con la quale si introduce l’istituto dei danni punitivi, istituto non compatibile con il nostro sistema, come ha peraltro ribadito anche di recente la Suprema Corte.
E già fin d’ora si segnala che la prevista abrogazione della previsione inerente il quesito di diritto sembra avere effetti solo per il futuro, rimanendone incerta la sorte sui procedimenti pendenti.
Risulta, inoltre, non condivisibile, in quanto in contrasto anche col principio dispositivo, la modifica dell’art. 183 c.p.c. là dove sottrae alle parti le facoltà, attualmente concesse, per lo spiegamento della indispensabile e necessaria attività istruttoria, rimettendola alla sola e condizionata valutazione del giudice, tra l’altro senza ricadute positive sui tempi del processo.
Il Consiglio è ben consapevole della esigenza di smaltire in tempi rapidi l’arretrato e della opportunità di prevedere misure deflattive, e tuttavia intende preservare le garanzie della difesa assicurate ai cittadini in tutte le fasi e i gradi del processo.
Ulteriori rilievi saranno comunicati tempestivamente, nella continua collaborazione con il legislatore affinché gli strumenti di riforma rispondano compiutamente alle attese dei cittadini e degli operatori del settore.
Il Consiglio Nazionale Forense, richiamate le proprie determinazioni dell’11 luglio scorso, con le quali si erano formulate osservazioni al testo di riforma del codice di procedura civile - così come approvato dalla Camera - e rivolte ad assicurare la compiuta realizzazione degli intenti riformatori senza vulnerare l’impianto del sistema processuale esistente, in modo che il testo fosse aderente al dettato costituzionale, in particolare ai principi di cui all’art. 111, commi 4 e 7, Cost., prende atto che il testo attuale, così come predisposto dalle Commissioni riunite e presentato in aula al Senato, ha recepito soltanto una delle correzioni suggerite, ed ha invece lasciato sostanzialmente inalterata la progettata riformulazione dell’art. 360 bis.
A questo proposito il Consiglio esprime apprezzamento per la soppressione della disposizione che prevedeva la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado , ma non condivide i criteri con i quali si è disegnato il c.d. “filtro” dei ricorsi.
Ciò perché:
a) l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze conformi a precedenti decisioni della Corte di Cassazione implica una uniformità di orientamenti giurisprudenziali che deprime la creatività dei giudici e mortifica la funzione di stimolo che da sempre è patrimonio dell’Avvocatura, risultando ostativa alle innovazioni necessarie per adeguare l’ordinamento giuridico alle esigenze economiche e sociali del Paese;
b) in ogni caso, il riferimento alle “precedenti decisioni” implica l’ assegnazione di autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, isolatamente considerata , che potrebbe anche essere difforme da altre rese dalla medesima Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un singolo precedente;
c) la previsione della inammissibilità del ricorso quando esso non coinvolga una questione” nuova” implica l’impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un mutamento di orientamenti, mentre il correttivo che affida allo stesso giudice il potere di scegliere i ricorsi sui quali pronunciarsi trasforma il sistema vigente in un modello affine a quello del common law inglese, senza rifletterne tuttavia i connotati essenziali ( tra i quali, ad es., l’estrazione dei giudici dalla classe forense, e per giunta con il metodo della cooptazione);
d) l’attuale formulazione, inoltre, appare sostanzialmente abrogativa dell’art. 360, n. 5);
e) la facoltà, concessa al giudice di legittimità, di condannare il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità aggravata implica l’uso di un potere discrezionale sanzionatorio che limita l’accesso alla giustizia e non è collegato con l’abuso del processo, dandosi ingresso ad una concezione sanzionatoria dei mezzi di accesso alla giustizia, che dovrebbe solo esprimersi mediante rimedi deontologici ma non con rimedi che incidano sui diritti dei cittadini; analoghi rilievi si possono muovere alla progettata riforma dell’art. 96 c.p.c., con la quale si introduce l’istituto dei danni punitivi, istituto non compatibile con il nostro sistema, come ha peraltro ribadito anche di recente la Suprema Corte.
E già fin d’ora si segnala che la prevista abrogazione della previsione inerente il quesito di diritto sembra avere effetti solo per il futuro, rimanendone incerta la sorte sui procedimenti pendenti.
Risulta, inoltre, non condivisibile, in quanto in contrasto anche col principio dispositivo, la modifica dell’art. 183 c.p.c. là dove sottrae alle parti le facoltà, attualmente concesse, per lo spiegamento della indispensabile e necessaria attività istruttoria, rimettendola alla sola e condizionata valutazione del giudice, tra l’altro senza ricadute positive sui tempi del processo.
Il Consiglio è ben consapevole della esigenza di smaltire in tempi rapidi l’arretrato e della opportunità di prevedere misure deflattive, e tuttavia intende preservare le garanzie della difesa assicurate ai cittadini in tutte le fasi e i gradi del processo.
Ulteriori rilievi saranno comunicati tempestivamente, nella continua collaborazione con il legislatore affinché gli strumenti di riforma rispondano compiutamente alle attese dei cittadini e degli operatori del settore.
giovedì 28 maggio 2009
L'applicazione dell'art. 777 c.c. all'istituto dell'amministrazione di sostegno
In virtù del disposto di cui all’art. 411 u.c. codice civile trova applicazione alla amministrazione di sostegno la norma di cui all’art. 777 codice civile che vieta al tutore di donare i beni dell’assistito stante l'esigenza di tutelare con rigore la posizione e gli interessi del donante di cui sia stata giudizialmente accertata la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi. (mb)
-clikkando sul seguente link si ottiene la sentenza del Tribunale di Mantova 7 maggio 2009 che ha statuito sul punto:
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.pdf
Fonte:http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.htm
-clikkando sul seguente link si ottiene la sentenza del Tribunale di Mantova 7 maggio 2009 che ha statuito sul punto:
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.pdf
Fonte:http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.htm
lunedì 25 maggio 2009
La risarcibilità del danno da ripetute interruzioni della linea telefonica:una sentenza esemplare del Giudice di Pace di Torre del Greco.
La risarcibilità del danno da ripetute interruzioni della linea telefonica:una sentenza esemplare del Giudice di Pace di Torre del Greco.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torre del Greco dott.ssa Rita Iannone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1515/ 08 R.G. - Oggetto: risarcimento danni
TRA
Tiziox nato a … … rappresentato e difeso dagli Avv. … giusto mandato a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in … –attore-
E
KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del l.r.p.t. Dott. …. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall’Avv. …. elettivamente domiciliata presso il suo studio in …. -convenuto-
Conclusioni
Per l’attore:
-condannare la KKKKK S.P.A. previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente all’e interruzioni di fornitura al risarcimento di tutti i danni subiti anche sotto il profilo esistenziale da quantificarsi nell’ambito di € 1.032,00 oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Per il convenuto:
-rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto oltre al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 1.06.08 Tiziox conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco, la KKKKK telecomunicazioni S.P.A. per sentirla condannare, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente alle ripetute interruzioni della fornitura, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in € 1.032,00.
A fondamento della sua pretesa l’attore assumeva di essere titolare di utenza telefonica identificata con il n° …… con offerta “Tutto incluso”e di aver subito interruzione del servizio dal 04.12.07 fino al 06.03.08 data in cui esercitava il diritto di recesso dal contratto, attivandosi ad altra linea il 02.04.08 con aggravio di € 60,00.
Alla prima udienza di comparizione, in data 26.09.08, si costituiva il convenuto eccependo, nullità dell’atto di citazione, infondatezza della stessa in fatto e in diritto, inammissibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione al Corecom; spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento del debito dell’attore della somma di € 189,67 quale corrispettivo di traffico utilizzato e non saldato.
La causa, matura per la decisione, veniva riservata e sentenza in data 21.01.09 rassegnate dalle parti le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in riferimento all’eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., si ritengono esauriti gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda davanti al giudice di pace è più semplificativa di quella prevista per le domande proposte davanti al tribunale;
La domanda risulta procedibile, essendosi l’attore attivato per esperire il tentativo di conciliazione con fax del 11.02.08, rimasto inevaso, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stessa KKKKK per la procedura di conciliazione paritetica nel pieno rispetto delle delibere 18/02/CONS seguente le raccomandazioni 1998/257/CE e2001/310/CE.
“Nulla quaestio” circa la legittimazione delle parti in causa che si evince dalla titolarità del rapporto dedotto in giudizio: tra le parti intercorre un rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.1375 e 1176 c.c. comma due, trattandosi, nel caso di KKKKK, di operatore professionale.
Dalla documentazione agli atti (Fax del 11.02.08, AR 2285/08 e AR 93364/5) risulta acclarato che l’attore subiva un disservizio prolungato dal 04.12.07 al 06.03.08 data del recesso dal contratto, da configurarsi, per quanto premesso, come inadempimento contrattuale.
Giova ricordare che, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. L’art. 1218 c.c. infatti è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione.
Il creditore sia che agisca per l’adempimento, che per il risarcimento del danno di un obbligazione di cui allega l’inadempimento,ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto, (SSUU 13533/01)mentre il debitore dovrà provare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione: nel caso de quo, poiché solo l’attore ha ottemperato all’onere probatorio a suo carico, consegue la declaratoria di inadempimento contrattuale di KKKKK S.P.A tenuta al risarcimento del danno.
Le eccezioni sollevate dalla stessa riguardanti la mancanza di responsabilità di KKKKK è la relativa imputabilità del disservizio a ZZZZ Italia non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all’attore.
Per quanto attiene al quantum debeatur: la penale contenuta ai punti al punto 3.3, delle condizioni generali di abbonamento, Carta dei Servizi, ha funzione di meccanismo di anticipazione del danno:
“Qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo fino ad un massimo di € 5,16 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad € 100,00”. In riferimento a quest’ultima limitazione giova ricordare che il Garante delle telecomunicazioni con delibere 11/5/CIR del 09.03.05 e 130/07/CIR ha stabilito che tale limitazione viola il principio di proporzionalità quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito in ragione della durata del disservizio.
Pertanto la somma che compete all’attore, quale indennizzo contrattuale, tenuto conto del periodo di sospensione, compreso il costo di allacciamento ad altro gestore ammonta complessivamente ad € 534,72.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della recente SSUU n. 26972/08. La stessa affermando che non esiste un’autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana a conforto di altre pronunce emesse in precedenza dal sottoscritto giudicante in riferimento a fattispecie diverse.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale; sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.
Poiché spetta al giudice, tenuto presente il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato periodo storico accertare i requisiti, di cui sopra, si ritiene, nel caso de quo che le doglianze attoree non siano accogli bili.
Parimenti la domanda riconvenzionale non merita accoglimento : infatti la fattura n° … del 2004 risulta inconferente al presente giudizio e le successive riguardano il periodo in cui, stante il disservizio, non vi è stato traffico telefonico. In accoglimento della domanda, quindi, il giudice, condanna KKKKK telecomunicazioni S.P.A. al pagamento nei confronti dell’istante della somma di € 534,72 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex officio in mancanza di nota specifica.
P.Q.M.
Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Tiziox nei confronti di KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. così provvede ogni altra contraria istanza disattesa:
1) Dichiara l’inadempimento contrattuale di KKKKK telecomunicazioni s.p.a..
2) Accoglie la domanda e per l’effetto condanna KKKKK telecomunicazioni SPA al pagamento in favore dell’attore della somma € 534,72 oltre agli interessi legali come in parte motiva specificati.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 di cui € 390,00 per diritti, € 70,00 per spese, € 490,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del 12,5 % ex art. 15 L.P. da distrarsi in favore degli Avv. … anticipatari.
Così deciso in Torre Del Greco (NA) il 02.02.09
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Rita Iannone
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torre del Greco dott.ssa Rita Iannone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1515/ 08 R.G. - Oggetto: risarcimento danni
TRA
Tiziox nato a … … rappresentato e difeso dagli Avv. … giusto mandato a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in … –attore-
E
KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del l.r.p.t. Dott. …. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall’Avv. …. elettivamente domiciliata presso il suo studio in …. -convenuto-
Conclusioni
Per l’attore:
-condannare la KKKKK S.P.A. previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente all’e interruzioni di fornitura al risarcimento di tutti i danni subiti anche sotto il profilo esistenziale da quantificarsi nell’ambito di € 1.032,00 oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Per il convenuto:
-rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto oltre al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 1.06.08 Tiziox conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco, la KKKKK telecomunicazioni S.P.A. per sentirla condannare, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente alle ripetute interruzioni della fornitura, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in € 1.032,00.
A fondamento della sua pretesa l’attore assumeva di essere titolare di utenza telefonica identificata con il n° …… con offerta “Tutto incluso”e di aver subito interruzione del servizio dal 04.12.07 fino al 06.03.08 data in cui esercitava il diritto di recesso dal contratto, attivandosi ad altra linea il 02.04.08 con aggravio di € 60,00.
Alla prima udienza di comparizione, in data 26.09.08, si costituiva il convenuto eccependo, nullità dell’atto di citazione, infondatezza della stessa in fatto e in diritto, inammissibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione al Corecom; spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento del debito dell’attore della somma di € 189,67 quale corrispettivo di traffico utilizzato e non saldato.
La causa, matura per la decisione, veniva riservata e sentenza in data 21.01.09 rassegnate dalle parti le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in riferimento all’eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., si ritengono esauriti gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda davanti al giudice di pace è più semplificativa di quella prevista per le domande proposte davanti al tribunale;
La domanda risulta procedibile, essendosi l’attore attivato per esperire il tentativo di conciliazione con fax del 11.02.08, rimasto inevaso, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stessa KKKKK per la procedura di conciliazione paritetica nel pieno rispetto delle delibere 18/02/CONS seguente le raccomandazioni 1998/257/CE e2001/310/CE.
“Nulla quaestio” circa la legittimazione delle parti in causa che si evince dalla titolarità del rapporto dedotto in giudizio: tra le parti intercorre un rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.1375 e 1176 c.c. comma due, trattandosi, nel caso di KKKKK, di operatore professionale.
Dalla documentazione agli atti (Fax del 11.02.08, AR 2285/08 e AR 93364/5) risulta acclarato che l’attore subiva un disservizio prolungato dal 04.12.07 al 06.03.08 data del recesso dal contratto, da configurarsi, per quanto premesso, come inadempimento contrattuale.
Giova ricordare che, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. L’art. 1218 c.c. infatti è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione.
Il creditore sia che agisca per l’adempimento, che per il risarcimento del danno di un obbligazione di cui allega l’inadempimento,ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto, (SSUU 13533/01)mentre il debitore dovrà provare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione: nel caso de quo, poiché solo l’attore ha ottemperato all’onere probatorio a suo carico, consegue la declaratoria di inadempimento contrattuale di KKKKK S.P.A tenuta al risarcimento del danno.
Le eccezioni sollevate dalla stessa riguardanti la mancanza di responsabilità di KKKKK è la relativa imputabilità del disservizio a ZZZZ Italia non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all’attore.
Per quanto attiene al quantum debeatur: la penale contenuta ai punti al punto 3.3, delle condizioni generali di abbonamento, Carta dei Servizi, ha funzione di meccanismo di anticipazione del danno:
“Qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo fino ad un massimo di € 5,16 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad € 100,00”. In riferimento a quest’ultima limitazione giova ricordare che il Garante delle telecomunicazioni con delibere 11/5/CIR del 09.03.05 e 130/07/CIR ha stabilito che tale limitazione viola il principio di proporzionalità quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito in ragione della durata del disservizio.
Pertanto la somma che compete all’attore, quale indennizzo contrattuale, tenuto conto del periodo di sospensione, compreso il costo di allacciamento ad altro gestore ammonta complessivamente ad € 534,72.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della recente SSUU n. 26972/08. La stessa affermando che non esiste un’autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana a conforto di altre pronunce emesse in precedenza dal sottoscritto giudicante in riferimento a fattispecie diverse.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale; sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.
Poiché spetta al giudice, tenuto presente il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato periodo storico accertare i requisiti, di cui sopra, si ritiene, nel caso de quo che le doglianze attoree non siano accogli bili.
Parimenti la domanda riconvenzionale non merita accoglimento : infatti la fattura n° … del 2004 risulta inconferente al presente giudizio e le successive riguardano il periodo in cui, stante il disservizio, non vi è stato traffico telefonico. In accoglimento della domanda, quindi, il giudice, condanna KKKKK telecomunicazioni S.P.A. al pagamento nei confronti dell’istante della somma di € 534,72 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex officio in mancanza di nota specifica.
P.Q.M.
Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Tiziox nei confronti di KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. così provvede ogni altra contraria istanza disattesa:
1) Dichiara l’inadempimento contrattuale di KKKKK telecomunicazioni s.p.a..
2) Accoglie la domanda e per l’effetto condanna KKKKK telecomunicazioni SPA al pagamento in favore dell’attore della somma € 534,72 oltre agli interessi legali come in parte motiva specificati.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 di cui € 390,00 per diritti, € 70,00 per spese, € 490,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del 12,5 % ex art. 15 L.P. da distrarsi in favore degli Avv. … anticipatari.
Così deciso in Torre Del Greco (NA) il 02.02.09
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Rita Iannone
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=1
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