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mercoledì 17 giugno 2009

La testimonianza scritta nel processo cvile, un nuovo strumento semplificatore da accogliere in positivo.

Approvata in via definitiva dal Senato, la nuova Riforma del Processo Civile è divenuta ormai operativa. Si tratta dell’ennesimo intervento del legislatore che nell’intento del ministro Alfano, dovrà semplificare e accelerare i tempi della definizione delle cause. È infatti sotto gli occhi di tutti come la Giustizia Italiana vive ormai da molto tempo in uno stato di quasi paralisi. Da una recente indagine, in termini di efficienza della Giustizia, l’Italia è risultata al pari di qualche Stato africano e ovviamente ultima in Europa. Basti pensare che la definizione di un Giudizio civile sino alla Corte di Cassazione, implica una attesa di ben oltre 10 anni. È evidente che una situazione di questo tipo si riflette negativamente sulla economia del Paese, scoraggiando anche gli investitori stranieri i quali preferiscono Nazioni che sono in condizione di assicurare un più efficiente e maggiore rispetto dei diritti. Infatti è innegabile che da un diritto negato scaturisce nella collettività un senso di sfiducia nella Giustizia e di chi la rappresenta con tutte le conseguenze negative e deleterie che ne conseguono. Alla luce di queste doverose premesse, il Ministro Alfano ha avviato la nuova riforma del processo civile con l’intento di restituire efficienza e funzionalità alla Giustizia Civile. Si deve tuttavia aggiungere che come ormai universalmente riconosciuto, anche dallo stesso Ministro, ormai è indiscutibile la necessità, invocata da anni dalla Unione delle Camere Civili di proseguire in modo definitivo sulla strada della unificazione dei riti, con la previsione di un rito unico che si dovrà concentrare in poche udienze. Infatti ad oggi il nostro Ordinamento vanta il nefasto primato di ben 27 tra riti e modelli processuali, dai quali conseguono eccessi di formalismo che inevitabilmente contribuiscono a ritardare i tempi della Giustizia. Veniamo a questo punto ad analizzare le più salienti modifiche al processo civile introdotte con la nuova riforma. La previsione decisamente innovativa è la cd. “Testimonianza scritta”. secondo il testo normativo ora in vigore: «Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato». La previsione normativa introdotta, recependo le istanze dell’Avvocatura, ha previsto che il Giudice dispone la testimonianza scritta “su accordo delle parti”. In tal modo, considerato che le parti debbono dare il loro preventivo consenso, si tende a non violare il principio fondamentale del contraddittorio a cui si ispira il processo. Infatti è la parte che con il suo indispensabile consenso può utilizzare uno strumento processuale necessario alla istruzione probatoria della causa e che non potrebbe essere assunto in altro modo. Pertanto si tratta di uno strumento processuale che è stato introdotto il cui utilizzo viene affidato alla preventiva manifestazione di volontà delle parti. Volendo azzardare una previsione, è facile presumere che siffatta formulazione limiterà l’uso della testimonianza scritta solo in casi eccezionali, soprattutto quando sarà limitata a confermare dei documenti di spesa che comunque le parti avranno l’onere di depositare entro i termini perentori già previsti. Tuttavia si deve riconoscere che la “Testimonianza Scritta” è una previsione normativa che introduce un nuovo mezzo di istruzione probatoria di cui le parti possono avvalersi esprimendo il loro assenso, semplificando in detti casi il processo, resta comunque inteso che qualora una parte non intenda dare il suo consenso, la testimonianza scritta non potrà esperirsi. Pertanto sotto questo aspetto non può che esprimersi favore verso la introduzione della possibilità di utilizzare un nuovo strumento processuale per giungere alla definizione del Giudizio. In merito alle modalità di attuazione della “Testimonianza scritta”, il Giudice con l’ordinanza con la quale ammette la prova, dispone che il testimone fornisca per iscritto le risposte alle domande sulle quali sarà interrogato e fissa un termine entro il quale la testimonianza scritta dovrà pervenire. Il Giudice, con la medesima ordinanza deve inoltre disporre che la parte che ha fatto l’istanza della prova, rediga il modello di testimonianza in cui si dovrà trascrivere pedissequamente i capitoli ammessi. Detto modello di testimonianza dovrà quindi essere notificato al teste a cura della parte che ha chiesto la testimonianza. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, tuttavia è opportuno che il Giudice nella sua ordinanza, indichi anche il termine entro il quale il modello di testimonianza debba essere notificato al teste. Al fine di rendere al teste chiaro il suo impegno sarà opportuno riprodurre nel modello di testimonianza, prima della trascrizione dei quesiti ammessi, anche il testo della ordinanza del Giudice con i termini indicati dal medesimo. Il testimone dovrà quindi rispondere ai quesiti contenuti nel modello di testimonianza che dovrà essere compilato, precisando quali sono i quesiti a cui non può rispondere indicandone i motivi. Per consentire al teste una adeguata compilazione delle sue risposte sarà quindi conveniente predisporre un ragionevole spazio tra i vari quesiti riportati nel modello di testimonianza. Secondo la previsione normativa, il testimone dovrà fare autenticare da parte di un pubblico ufficiale o Notaio la sua firma su ogni facciata del foglio, a tale proposito sarà utile precisare nel modulo di testimonianza che la firma dovrà essere autenticata. L’autentica della firma è una incombenza che secondo il testo in vigore, viene attribuita al teste, anche da un punto di vista dell’esborso economico e ciò mal si concilia con il carattere gratuito della prova testimoniale, pertanto si può prevedere che il teste possa chiedere al Giudice la rifusione delle spese sostenute per i suoi adempimenti. Il teste dovrà quindi provvedere a spedire il tutto con plico raccomandato o consegnarlo entro il termine fissato dal Giudice alla Cancelleria. Nel solo caso in cui la testimonianza scritta ha per oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti entro i termini perentori, la dichiarazione sottoscritta dal teste sarà trasmessa al difensore della parte che ha richiesto detta prova, senza l’adozione di ulteriori formalità. Infine si precisa che il Giudice in base al principio secondo il quale è il responsabile dello svolgimento del processo, potrà sempre disporre che nonostante tutto il teste sia chiamato a deporre davanti a lui. La testimonianza scritta, come anche altre previsioni normative introdotte con la riforma, quali la previsione della informatizzazione del processo, tendono a percorrere la strada della semplificazione del processo, anche se si deve osservare che le modifiche adottate difficilmente avranno l’effetto di abbreviare i tempi della Giustizia. A tale proposito dobbiamo ribadire che la vera riforma del processo civile sarà attuata solo con la definitiva abolizione della moltitudine dei riti processuali che ingolfano irreparabilmente il nostro sistema.
Autore:Pietro Porri - *Segretario dell’Unione nazionale delle camere civili
Link:http://www.oua.it/rassegna/archivio/0509/new.asp?id=171