Il mio biglietto da visita

Il mio biglietto da visita

Repubblica.it > Homepage

Lettori fissi

il mio sito: www.ufficiolegale.net
mercoledì 21 ottobre 2009

I disabili non hanno diritto alla sosta gratuita sulle strisce blu

Le strisce blu non perdonano nessuno: tutti devono pagare.

Anche il disabile che non ha pagato il parcheggio è soggetto alla multa; ciò avviene anche se tale circostanza era collegata al fatto che non avesse trovato nessun altro posto negli spazi appositamente riservati.

Nonostante le disabilità, quindi, e nonostante una nota ministeriale dicesse il contrario, il disabile deve, in ogni caso, pagare l’ente che gestisce la segnaletica.

Nessuna rilevanza può avere il fatto che gli spazi riservati appositamente agli invalidi fossero tutti occupati; i giudici della Suprema Corte hanno, infatti, con la sentenza n. 21271/2009, bocciato il ricorso di un uomo che, nonostante avesse esposto un valido contrassegno, era stato multato per non aver pagato il ticket.

La vicenda

La questione nasce proprio dal ricorso presentato da un disabile il quale aveva impugnato un verbale ricevuto dai vigili urbani, poichè si riteneva in diritto di lasciare l’auto sulle strisce blu senza pagare il ticket dal momento che l’area riservata agli invalidi era già stata occupata da altri.

Queste sue ragioni non hanno, però, trovano riscontro in causa: infatti, prima il magistrato onorario, e poi i giudici della Suprema Corte hanno respinto la sua istanza chiarendo che al riguardo non esiste una legge che prevede l’esenzione per i disabili dal pagamento del ticket della sosta sulle strisce blu.

Si leggeva in sentenza che “…… gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, d.P.R. n. 503/1996., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l’ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli’) che li considera alternativi”.

Neppure può avere fondamento il fatto di invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili.

Disabili e parcheggi a pagamento: la nota Ministeriale

E’ dell’anno 2006 una nota in tema di gratuità dei posteggi delimitati dalle strisce blu a pagamento occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.

Tale nota è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione, 6 febbraio 2006, Prot n. 107, concernente "Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno"

In tale nota ministeriale si legge che “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”.

Secondo quanto stabilito dal Ministero, quindi, il parcheggio in posteggi delimitati da segnaletica blu deve essere gratis per chi è munito di contrassegno che prova l'invalidità.

La presente nota era stata già annullata con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006 del TAR del Lazio (Sezione III ter.

Le conseguenze della sentenza

Gli effetti della decisione presa dai giudici nella sentenza in commento possono ricondursi sostanzialmente e praticamente nel fatto che d’ora in poi non rimarranno più strumenti normativi a tutela dei cittadini portatori di handicap, con invalidità, per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati a pagamento.

La gratuità della sosta è consentita solamente nelle aree custodite, ma se i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno il pagamento è comunque dovuto.

Rimane, comunque, il fatto che deve essere previsto almeno un parcheggio ogni 50 riservato e gratuito per i soggetti muniti di contrassegno.

Fonte: Altalex, 20 ottobre 2009.
Autore:Manuela Rinaldi