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lunedì 25 maggio 2009
La risarcibilità del danno da ripetute interruzioni della linea telefonica:una sentenza esemplare del Giudice di Pace di Torre del Greco.
La risarcibilità del danno da ripetute interruzioni della linea telefonica:una sentenza esemplare del Giudice di Pace di Torre del Greco.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torre del Greco dott.ssa Rita Iannone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1515/ 08 R.G. - Oggetto: risarcimento danni
TRA
Tiziox nato a … … rappresentato e difeso dagli Avv. … giusto mandato a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in … –attore-
E
KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del l.r.p.t. Dott. …. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall’Avv. …. elettivamente domiciliata presso il suo studio in …. -convenuto-
Conclusioni
Per l’attore:
-condannare la KKKKK S.P.A. previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente all’e interruzioni di fornitura al risarcimento di tutti i danni subiti anche sotto il profilo esistenziale da quantificarsi nell’ambito di € 1.032,00 oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Per il convenuto:
-rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto oltre al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 1.06.08 Tiziox conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco, la KKKKK telecomunicazioni S.P.A. per sentirla condannare, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente alle ripetute interruzioni della fornitura, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in € 1.032,00.
A fondamento della sua pretesa l’attore assumeva di essere titolare di utenza telefonica identificata con il n° …… con offerta “Tutto incluso”e di aver subito interruzione del servizio dal 04.12.07 fino al 06.03.08 data in cui esercitava il diritto di recesso dal contratto, attivandosi ad altra linea il 02.04.08 con aggravio di € 60,00.
Alla prima udienza di comparizione, in data 26.09.08, si costituiva il convenuto eccependo, nullità dell’atto di citazione, infondatezza della stessa in fatto e in diritto, inammissibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione al Corecom; spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento del debito dell’attore della somma di € 189,67 quale corrispettivo di traffico utilizzato e non saldato.
La causa, matura per la decisione, veniva riservata e sentenza in data 21.01.09 rassegnate dalle parti le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in riferimento all’eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., si ritengono esauriti gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda davanti al giudice di pace è più semplificativa di quella prevista per le domande proposte davanti al tribunale;
La domanda risulta procedibile, essendosi l’attore attivato per esperire il tentativo di conciliazione con fax del 11.02.08, rimasto inevaso, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stessa KKKKK per la procedura di conciliazione paritetica nel pieno rispetto delle delibere 18/02/CONS seguente le raccomandazioni 1998/257/CE e2001/310/CE.
“Nulla quaestio” circa la legittimazione delle parti in causa che si evince dalla titolarità del rapporto dedotto in giudizio: tra le parti intercorre un rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.1375 e 1176 c.c. comma due, trattandosi, nel caso di KKKKK, di operatore professionale.
Dalla documentazione agli atti (Fax del 11.02.08, AR 2285/08 e AR 93364/5) risulta acclarato che l’attore subiva un disservizio prolungato dal 04.12.07 al 06.03.08 data del recesso dal contratto, da configurarsi, per quanto premesso, come inadempimento contrattuale.
Giova ricordare che, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. L’art. 1218 c.c. infatti è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione.
Il creditore sia che agisca per l’adempimento, che per il risarcimento del danno di un obbligazione di cui allega l’inadempimento,ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto, (SSUU 13533/01)mentre il debitore dovrà provare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione: nel caso de quo, poiché solo l’attore ha ottemperato all’onere probatorio a suo carico, consegue la declaratoria di inadempimento contrattuale di KKKKK S.P.A tenuta al risarcimento del danno.
Le eccezioni sollevate dalla stessa riguardanti la mancanza di responsabilità di KKKKK è la relativa imputabilità del disservizio a ZZZZ Italia non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all’attore.
Per quanto attiene al quantum debeatur: la penale contenuta ai punti al punto 3.3, delle condizioni generali di abbonamento, Carta dei Servizi, ha funzione di meccanismo di anticipazione del danno:
“Qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo fino ad un massimo di € 5,16 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad € 100,00”. In riferimento a quest’ultima limitazione giova ricordare che il Garante delle telecomunicazioni con delibere 11/5/CIR del 09.03.05 e 130/07/CIR ha stabilito che tale limitazione viola il principio di proporzionalità quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito in ragione della durata del disservizio.
Pertanto la somma che compete all’attore, quale indennizzo contrattuale, tenuto conto del periodo di sospensione, compreso il costo di allacciamento ad altro gestore ammonta complessivamente ad € 534,72.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della recente SSUU n. 26972/08. La stessa affermando che non esiste un’autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana a conforto di altre pronunce emesse in precedenza dal sottoscritto giudicante in riferimento a fattispecie diverse.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale; sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.
Poiché spetta al giudice, tenuto presente il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato periodo storico accertare i requisiti, di cui sopra, si ritiene, nel caso de quo che le doglianze attoree non siano accogli bili.
Parimenti la domanda riconvenzionale non merita accoglimento : infatti la fattura n° … del 2004 risulta inconferente al presente giudizio e le successive riguardano il periodo in cui, stante il disservizio, non vi è stato traffico telefonico. In accoglimento della domanda, quindi, il giudice, condanna KKKKK telecomunicazioni S.P.A. al pagamento nei confronti dell’istante della somma di € 534,72 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex officio in mancanza di nota specifica.
P.Q.M.
Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Tiziox nei confronti di KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. così provvede ogni altra contraria istanza disattesa:
1) Dichiara l’inadempimento contrattuale di KKKKK telecomunicazioni s.p.a..
2) Accoglie la domanda e per l’effetto condanna KKKKK telecomunicazioni SPA al pagamento in favore dell’attore della somma € 534,72 oltre agli interessi legali come in parte motiva specificati.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 di cui € 390,00 per diritti, € 70,00 per spese, € 490,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del 12,5 % ex art. 15 L.P. da distrarsi in favore degli Avv. … anticipatari.
Così deciso in Torre Del Greco (NA) il 02.02.09
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Rita Iannone
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torre del Greco dott.ssa Rita Iannone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1515/ 08 R.G. - Oggetto: risarcimento danni
TRA
Tiziox nato a … … rappresentato e difeso dagli Avv. … giusto mandato a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in … –attore-
E
KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del l.r.p.t. Dott. …. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall’Avv. …. elettivamente domiciliata presso il suo studio in …. -convenuto-
Conclusioni
Per l’attore:
-condannare la KKKKK S.P.A. previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente all’e interruzioni di fornitura al risarcimento di tutti i danni subiti anche sotto il profilo esistenziale da quantificarsi nell’ambito di € 1.032,00 oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Per il convenuto:
-rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto oltre al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 1.06.08 Tiziox conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco, la KKKKK telecomunicazioni S.P.A. per sentirla condannare, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente alle ripetute interruzioni della fornitura, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in € 1.032,00.
A fondamento della sua pretesa l’attore assumeva di essere titolare di utenza telefonica identificata con il n° …… con offerta “Tutto incluso”e di aver subito interruzione del servizio dal 04.12.07 fino al 06.03.08 data in cui esercitava il diritto di recesso dal contratto, attivandosi ad altra linea il 02.04.08 con aggravio di € 60,00.
Alla prima udienza di comparizione, in data 26.09.08, si costituiva il convenuto eccependo, nullità dell’atto di citazione, infondatezza della stessa in fatto e in diritto, inammissibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione al Corecom; spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento del debito dell’attore della somma di € 189,67 quale corrispettivo di traffico utilizzato e non saldato.
La causa, matura per la decisione, veniva riservata e sentenza in data 21.01.09 rassegnate dalle parti le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in riferimento all’eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., si ritengono esauriti gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda davanti al giudice di pace è più semplificativa di quella prevista per le domande proposte davanti al tribunale;
La domanda risulta procedibile, essendosi l’attore attivato per esperire il tentativo di conciliazione con fax del 11.02.08, rimasto inevaso, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stessa KKKKK per la procedura di conciliazione paritetica nel pieno rispetto delle delibere 18/02/CONS seguente le raccomandazioni 1998/257/CE e2001/310/CE.
“Nulla quaestio” circa la legittimazione delle parti in causa che si evince dalla titolarità del rapporto dedotto in giudizio: tra le parti intercorre un rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.1375 e 1176 c.c. comma due, trattandosi, nel caso di KKKKK, di operatore professionale.
Dalla documentazione agli atti (Fax del 11.02.08, AR 2285/08 e AR 93364/5) risulta acclarato che l’attore subiva un disservizio prolungato dal 04.12.07 al 06.03.08 data del recesso dal contratto, da configurarsi, per quanto premesso, come inadempimento contrattuale.
Giova ricordare che, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. L’art. 1218 c.c. infatti è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione.
Il creditore sia che agisca per l’adempimento, che per il risarcimento del danno di un obbligazione di cui allega l’inadempimento,ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto, (SSUU 13533/01)mentre il debitore dovrà provare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione: nel caso de quo, poiché solo l’attore ha ottemperato all’onere probatorio a suo carico, consegue la declaratoria di inadempimento contrattuale di KKKKK S.P.A tenuta al risarcimento del danno.
Le eccezioni sollevate dalla stessa riguardanti la mancanza di responsabilità di KKKKK è la relativa imputabilità del disservizio a ZZZZ Italia non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all’attore.
Per quanto attiene al quantum debeatur: la penale contenuta ai punti al punto 3.3, delle condizioni generali di abbonamento, Carta dei Servizi, ha funzione di meccanismo di anticipazione del danno:
“Qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo fino ad un massimo di € 5,16 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad € 100,00”. In riferimento a quest’ultima limitazione giova ricordare che il Garante delle telecomunicazioni con delibere 11/5/CIR del 09.03.05 e 130/07/CIR ha stabilito che tale limitazione viola il principio di proporzionalità quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito in ragione della durata del disservizio.
Pertanto la somma che compete all’attore, quale indennizzo contrattuale, tenuto conto del periodo di sospensione, compreso il costo di allacciamento ad altro gestore ammonta complessivamente ad € 534,72.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della recente SSUU n. 26972/08. La stessa affermando che non esiste un’autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana a conforto di altre pronunce emesse in precedenza dal sottoscritto giudicante in riferimento a fattispecie diverse.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale; sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.
Poiché spetta al giudice, tenuto presente il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato periodo storico accertare i requisiti, di cui sopra, si ritiene, nel caso de quo che le doglianze attoree non siano accogli bili.
Parimenti la domanda riconvenzionale non merita accoglimento : infatti la fattura n° … del 2004 risulta inconferente al presente giudizio e le successive riguardano il periodo in cui, stante il disservizio, non vi è stato traffico telefonico. In accoglimento della domanda, quindi, il giudice, condanna KKKKK telecomunicazioni S.P.A. al pagamento nei confronti dell’istante della somma di € 534,72 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex officio in mancanza di nota specifica.
P.Q.M.
Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Tiziox nei confronti di KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. così provvede ogni altra contraria istanza disattesa:
1) Dichiara l’inadempimento contrattuale di KKKKK telecomunicazioni s.p.a..
2) Accoglie la domanda e per l’effetto condanna KKKKK telecomunicazioni SPA al pagamento in favore dell’attore della somma € 534,72 oltre agli interessi legali come in parte motiva specificati.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 di cui € 390,00 per diritti, € 70,00 per spese, € 490,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del 12,5 % ex art. 15 L.P. da distrarsi in favore degli Avv. … anticipatari.
Così deciso in Torre Del Greco (NA) il 02.02.09
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Rita Iannone
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=1
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