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sabato 30 maggio 2009
Comunicato del Consiglio Nazionale Forense in merito alla riforma del processo civile contenuta nel Collegato competitività alla Finanziaria 2009
Comunicato 28 febbraio 2009
Il Consiglio Nazionale Forense, richiamate le proprie determinazioni dell’11 luglio scorso, con le quali si erano formulate osservazioni al testo di riforma del codice di procedura civile - così come approvato dalla Camera - e rivolte ad assicurare la compiuta realizzazione degli intenti riformatori senza vulnerare l’impianto del sistema processuale esistente, in modo che il testo fosse aderente al dettato costituzionale, in particolare ai principi di cui all’art. 111, commi 4 e 7, Cost., prende atto che il testo attuale, così come predisposto dalle Commissioni riunite e presentato in aula al Senato, ha recepito soltanto una delle correzioni suggerite, ed ha invece lasciato sostanzialmente inalterata la progettata riformulazione dell’art. 360 bis.
A questo proposito il Consiglio esprime apprezzamento per la soppressione della disposizione che prevedeva la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado , ma non condivide i criteri con i quali si è disegnato il c.d. “filtro” dei ricorsi.
Ciò perché:
a) l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze conformi a precedenti decisioni della Corte di Cassazione implica una uniformità di orientamenti giurisprudenziali che deprime la creatività dei giudici e mortifica la funzione di stimolo che da sempre è patrimonio dell’Avvocatura, risultando ostativa alle innovazioni necessarie per adeguare l’ordinamento giuridico alle esigenze economiche e sociali del Paese;
b) in ogni caso, il riferimento alle “precedenti decisioni” implica l’ assegnazione di autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, isolatamente considerata , che potrebbe anche essere difforme da altre rese dalla medesima Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un singolo precedente;
c) la previsione della inammissibilità del ricorso quando esso non coinvolga una questione” nuova” implica l’impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un mutamento di orientamenti, mentre il correttivo che affida allo stesso giudice il potere di scegliere i ricorsi sui quali pronunciarsi trasforma il sistema vigente in un modello affine a quello del common law inglese, senza rifletterne tuttavia i connotati essenziali ( tra i quali, ad es., l’estrazione dei giudici dalla classe forense, e per giunta con il metodo della cooptazione);
d) l’attuale formulazione, inoltre, appare sostanzialmente abrogativa dell’art. 360, n. 5);
e) la facoltà, concessa al giudice di legittimità, di condannare il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità aggravata implica l’uso di un potere discrezionale sanzionatorio che limita l’accesso alla giustizia e non è collegato con l’abuso del processo, dandosi ingresso ad una concezione sanzionatoria dei mezzi di accesso alla giustizia, che dovrebbe solo esprimersi mediante rimedi deontologici ma non con rimedi che incidano sui diritti dei cittadini; analoghi rilievi si possono muovere alla progettata riforma dell’art. 96 c.p.c., con la quale si introduce l’istituto dei danni punitivi, istituto non compatibile con il nostro sistema, come ha peraltro ribadito anche di recente la Suprema Corte.
E già fin d’ora si segnala che la prevista abrogazione della previsione inerente il quesito di diritto sembra avere effetti solo per il futuro, rimanendone incerta la sorte sui procedimenti pendenti.
Risulta, inoltre, non condivisibile, in quanto in contrasto anche col principio dispositivo, la modifica dell’art. 183 c.p.c. là dove sottrae alle parti le facoltà, attualmente concesse, per lo spiegamento della indispensabile e necessaria attività istruttoria, rimettendola alla sola e condizionata valutazione del giudice, tra l’altro senza ricadute positive sui tempi del processo.
Il Consiglio è ben consapevole della esigenza di smaltire in tempi rapidi l’arretrato e della opportunità di prevedere misure deflattive, e tuttavia intende preservare le garanzie della difesa assicurate ai cittadini in tutte le fasi e i gradi del processo.
Ulteriori rilievi saranno comunicati tempestivamente, nella continua collaborazione con il legislatore affinché gli strumenti di riforma rispondano compiutamente alle attese dei cittadini e degli operatori del settore.
Il Consiglio Nazionale Forense, richiamate le proprie determinazioni dell’11 luglio scorso, con le quali si erano formulate osservazioni al testo di riforma del codice di procedura civile - così come approvato dalla Camera - e rivolte ad assicurare la compiuta realizzazione degli intenti riformatori senza vulnerare l’impianto del sistema processuale esistente, in modo che il testo fosse aderente al dettato costituzionale, in particolare ai principi di cui all’art. 111, commi 4 e 7, Cost., prende atto che il testo attuale, così come predisposto dalle Commissioni riunite e presentato in aula al Senato, ha recepito soltanto una delle correzioni suggerite, ed ha invece lasciato sostanzialmente inalterata la progettata riformulazione dell’art. 360 bis.
A questo proposito il Consiglio esprime apprezzamento per la soppressione della disposizione che prevedeva la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado , ma non condivide i criteri con i quali si è disegnato il c.d. “filtro” dei ricorsi.
Ciò perché:
a) l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze conformi a precedenti decisioni della Corte di Cassazione implica una uniformità di orientamenti giurisprudenziali che deprime la creatività dei giudici e mortifica la funzione di stimolo che da sempre è patrimonio dell’Avvocatura, risultando ostativa alle innovazioni necessarie per adeguare l’ordinamento giuridico alle esigenze economiche e sociali del Paese;
b) in ogni caso, il riferimento alle “precedenti decisioni” implica l’ assegnazione di autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, isolatamente considerata , che potrebbe anche essere difforme da altre rese dalla medesima Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un singolo precedente;
c) la previsione della inammissibilità del ricorso quando esso non coinvolga una questione” nuova” implica l’impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un mutamento di orientamenti, mentre il correttivo che affida allo stesso giudice il potere di scegliere i ricorsi sui quali pronunciarsi trasforma il sistema vigente in un modello affine a quello del common law inglese, senza rifletterne tuttavia i connotati essenziali ( tra i quali, ad es., l’estrazione dei giudici dalla classe forense, e per giunta con il metodo della cooptazione);
d) l’attuale formulazione, inoltre, appare sostanzialmente abrogativa dell’art. 360, n. 5);
e) la facoltà, concessa al giudice di legittimità, di condannare il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità aggravata implica l’uso di un potere discrezionale sanzionatorio che limita l’accesso alla giustizia e non è collegato con l’abuso del processo, dandosi ingresso ad una concezione sanzionatoria dei mezzi di accesso alla giustizia, che dovrebbe solo esprimersi mediante rimedi deontologici ma non con rimedi che incidano sui diritti dei cittadini; analoghi rilievi si possono muovere alla progettata riforma dell’art. 96 c.p.c., con la quale si introduce l’istituto dei danni punitivi, istituto non compatibile con il nostro sistema, come ha peraltro ribadito anche di recente la Suprema Corte.
E già fin d’ora si segnala che la prevista abrogazione della previsione inerente il quesito di diritto sembra avere effetti solo per il futuro, rimanendone incerta la sorte sui procedimenti pendenti.
Risulta, inoltre, non condivisibile, in quanto in contrasto anche col principio dispositivo, la modifica dell’art. 183 c.p.c. là dove sottrae alle parti le facoltà, attualmente concesse, per lo spiegamento della indispensabile e necessaria attività istruttoria, rimettendola alla sola e condizionata valutazione del giudice, tra l’altro senza ricadute positive sui tempi del processo.
Il Consiglio è ben consapevole della esigenza di smaltire in tempi rapidi l’arretrato e della opportunità di prevedere misure deflattive, e tuttavia intende preservare le garanzie della difesa assicurate ai cittadini in tutte le fasi e i gradi del processo.
Ulteriori rilievi saranno comunicati tempestivamente, nella continua collaborazione con il legislatore affinché gli strumenti di riforma rispondano compiutamente alle attese dei cittadini e degli operatori del settore.
giovedì 28 maggio 2009
L'applicazione dell'art. 777 c.c. all'istituto dell'amministrazione di sostegno
In virtù del disposto di cui all’art. 411 u.c. codice civile trova applicazione alla amministrazione di sostegno la norma di cui all’art. 777 codice civile che vieta al tutore di donare i beni dell’assistito stante l'esigenza di tutelare con rigore la posizione e gli interessi del donante di cui sia stata giudizialmente accertata la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi. (mb)
-clikkando sul seguente link si ottiene la sentenza del Tribunale di Mantova 7 maggio 2009 che ha statuito sul punto:
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.pdf
Fonte:http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.htm
-clikkando sul seguente link si ottiene la sentenza del Tribunale di Mantova 7 maggio 2009 che ha statuito sul punto:
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.pdf
Fonte:http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1732.htm
lunedì 25 maggio 2009
La risarcibilità del danno da ripetute interruzioni della linea telefonica:una sentenza esemplare del Giudice di Pace di Torre del Greco.
La risarcibilità del danno da ripetute interruzioni della linea telefonica:una sentenza esemplare del Giudice di Pace di Torre del Greco.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torre del Greco dott.ssa Rita Iannone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1515/ 08 R.G. - Oggetto: risarcimento danni
TRA
Tiziox nato a … … rappresentato e difeso dagli Avv. … giusto mandato a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in … –attore-
E
KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del l.r.p.t. Dott. …. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall’Avv. …. elettivamente domiciliata presso il suo studio in …. -convenuto-
Conclusioni
Per l’attore:
-condannare la KKKKK S.P.A. previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente all’e interruzioni di fornitura al risarcimento di tutti i danni subiti anche sotto il profilo esistenziale da quantificarsi nell’ambito di € 1.032,00 oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Per il convenuto:
-rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto oltre al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 1.06.08 Tiziox conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco, la KKKKK telecomunicazioni S.P.A. per sentirla condannare, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente alle ripetute interruzioni della fornitura, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in € 1.032,00.
A fondamento della sua pretesa l’attore assumeva di essere titolare di utenza telefonica identificata con il n° …… con offerta “Tutto incluso”e di aver subito interruzione del servizio dal 04.12.07 fino al 06.03.08 data in cui esercitava il diritto di recesso dal contratto, attivandosi ad altra linea il 02.04.08 con aggravio di € 60,00.
Alla prima udienza di comparizione, in data 26.09.08, si costituiva il convenuto eccependo, nullità dell’atto di citazione, infondatezza della stessa in fatto e in diritto, inammissibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione al Corecom; spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento del debito dell’attore della somma di € 189,67 quale corrispettivo di traffico utilizzato e non saldato.
La causa, matura per la decisione, veniva riservata e sentenza in data 21.01.09 rassegnate dalle parti le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in riferimento all’eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., si ritengono esauriti gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda davanti al giudice di pace è più semplificativa di quella prevista per le domande proposte davanti al tribunale;
La domanda risulta procedibile, essendosi l’attore attivato per esperire il tentativo di conciliazione con fax del 11.02.08, rimasto inevaso, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stessa KKKKK per la procedura di conciliazione paritetica nel pieno rispetto delle delibere 18/02/CONS seguente le raccomandazioni 1998/257/CE e2001/310/CE.
“Nulla quaestio” circa la legittimazione delle parti in causa che si evince dalla titolarità del rapporto dedotto in giudizio: tra le parti intercorre un rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.1375 e 1176 c.c. comma due, trattandosi, nel caso di KKKKK, di operatore professionale.
Dalla documentazione agli atti (Fax del 11.02.08, AR 2285/08 e AR 93364/5) risulta acclarato che l’attore subiva un disservizio prolungato dal 04.12.07 al 06.03.08 data del recesso dal contratto, da configurarsi, per quanto premesso, come inadempimento contrattuale.
Giova ricordare che, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. L’art. 1218 c.c. infatti è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione.
Il creditore sia che agisca per l’adempimento, che per il risarcimento del danno di un obbligazione di cui allega l’inadempimento,ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto, (SSUU 13533/01)mentre il debitore dovrà provare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione: nel caso de quo, poiché solo l’attore ha ottemperato all’onere probatorio a suo carico, consegue la declaratoria di inadempimento contrattuale di KKKKK S.P.A tenuta al risarcimento del danno.
Le eccezioni sollevate dalla stessa riguardanti la mancanza di responsabilità di KKKKK è la relativa imputabilità del disservizio a ZZZZ Italia non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all’attore.
Per quanto attiene al quantum debeatur: la penale contenuta ai punti al punto 3.3, delle condizioni generali di abbonamento, Carta dei Servizi, ha funzione di meccanismo di anticipazione del danno:
“Qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo fino ad un massimo di € 5,16 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad € 100,00”. In riferimento a quest’ultima limitazione giova ricordare che il Garante delle telecomunicazioni con delibere 11/5/CIR del 09.03.05 e 130/07/CIR ha stabilito che tale limitazione viola il principio di proporzionalità quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito in ragione della durata del disservizio.
Pertanto la somma che compete all’attore, quale indennizzo contrattuale, tenuto conto del periodo di sospensione, compreso il costo di allacciamento ad altro gestore ammonta complessivamente ad € 534,72.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della recente SSUU n. 26972/08. La stessa affermando che non esiste un’autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana a conforto di altre pronunce emesse in precedenza dal sottoscritto giudicante in riferimento a fattispecie diverse.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale; sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.
Poiché spetta al giudice, tenuto presente il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato periodo storico accertare i requisiti, di cui sopra, si ritiene, nel caso de quo che le doglianze attoree non siano accogli bili.
Parimenti la domanda riconvenzionale non merita accoglimento : infatti la fattura n° … del 2004 risulta inconferente al presente giudizio e le successive riguardano il periodo in cui, stante il disservizio, non vi è stato traffico telefonico. In accoglimento della domanda, quindi, il giudice, condanna KKKKK telecomunicazioni S.P.A. al pagamento nei confronti dell’istante della somma di € 534,72 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex officio in mancanza di nota specifica.
P.Q.M.
Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Tiziox nei confronti di KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. così provvede ogni altra contraria istanza disattesa:
1) Dichiara l’inadempimento contrattuale di KKKKK telecomunicazioni s.p.a..
2) Accoglie la domanda e per l’effetto condanna KKKKK telecomunicazioni SPA al pagamento in favore dell’attore della somma € 534,72 oltre agli interessi legali come in parte motiva specificati.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 di cui € 390,00 per diritti, € 70,00 per spese, € 490,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del 12,5 % ex art. 15 L.P. da distrarsi in favore degli Avv. … anticipatari.
Così deciso in Torre Del Greco (NA) il 02.02.09
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Rita Iannone
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torre del Greco dott.ssa Rita Iannone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1515/ 08 R.G. - Oggetto: risarcimento danni
TRA
Tiziox nato a … … rappresentato e difeso dagli Avv. … giusto mandato a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in … –attore-
E
KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del l.r.p.t. Dott. …. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall’Avv. …. elettivamente domiciliata presso il suo studio in …. -convenuto-
Conclusioni
Per l’attore:
-condannare la KKKKK S.P.A. previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente all’e interruzioni di fornitura al risarcimento di tutti i danni subiti anche sotto il profilo esistenziale da quantificarsi nell’ambito di € 1.032,00 oltre al pagamento delle spese del giudizio.
Per il convenuto:
-rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto oltre al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 1.06.08 Tiziox conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre del Greco, la KKKKK telecomunicazioni S.P.A. per sentirla condannare, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale conseguente alle ripetute interruzioni della fornitura, al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in € 1.032,00.
A fondamento della sua pretesa l’attore assumeva di essere titolare di utenza telefonica identificata con il n° …… con offerta “Tutto incluso”e di aver subito interruzione del servizio dal 04.12.07 fino al 06.03.08 data in cui esercitava il diritto di recesso dal contratto, attivandosi ad altra linea il 02.04.08 con aggravio di € 60,00.
Alla prima udienza di comparizione, in data 26.09.08, si costituiva il convenuto eccependo, nullità dell’atto di citazione, infondatezza della stessa in fatto e in diritto, inammissibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione al Corecom; spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento del debito dell’attore della somma di € 189,67 quale corrispettivo di traffico utilizzato e non saldato.
La causa, matura per la decisione, veniva riservata e sentenza in data 21.01.09 rassegnate dalle parti le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in riferimento all’eccezione di nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., si ritengono esauriti gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda, posto anche che la forma richiesta per la proposizione della domanda davanti al giudice di pace è più semplificativa di quella prevista per le domande proposte davanti al tribunale;
La domanda risulta procedibile, essendosi l’attore attivato per esperire il tentativo di conciliazione con fax del 11.02.08, rimasto inevaso, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stessa KKKKK per la procedura di conciliazione paritetica nel pieno rispetto delle delibere 18/02/CONS seguente le raccomandazioni 1998/257/CE e2001/310/CE.
“Nulla quaestio” circa la legittimazione delle parti in causa che si evince dalla titolarità del rapporto dedotto in giudizio: tra le parti intercorre un rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
In particolare gli obblighi nascenti dal contratto impongono ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.1375 e 1176 c.c. comma due, trattandosi, nel caso di KKKKK, di operatore professionale.
Dalla documentazione agli atti (Fax del 11.02.08, AR 2285/08 e AR 93364/5) risulta acclarato che l’attore subiva un disservizio prolungato dal 04.12.07 al 06.03.08 data del recesso dal contratto, da configurarsi, per quanto premesso, come inadempimento contrattuale.
Giova ricordare che, in caso di responsabilità del debitore inadempiente, la legge prevede un’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al debitore dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. L’art. 1218 c.c. infatti è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione.
Il creditore sia che agisca per l’adempimento, che per il risarcimento del danno di un obbligazione di cui allega l’inadempimento,ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto, (SSUU 13533/01)mentre il debitore dovrà provare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione: nel caso de quo, poiché solo l’attore ha ottemperato all’onere probatorio a suo carico, consegue la declaratoria di inadempimento contrattuale di KKKKK S.P.A tenuta al risarcimento del danno.
Le eccezioni sollevate dalla stessa riguardanti la mancanza di responsabilità di KKKKK è la relativa imputabilità del disservizio a ZZZZ Italia non sono accoglibili dato che non risultano opponibili all’attore.
Per quanto attiene al quantum debeatur: la penale contenuta ai punti al punto 3.3, delle condizioni generali di abbonamento, Carta dei Servizi, ha funzione di meccanismo di anticipazione del danno:
“Qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo fino ad un massimo di € 5,16 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore ad € 100,00”. In riferimento a quest’ultima limitazione giova ricordare che il Garante delle telecomunicazioni con delibere 11/5/CIR del 09.03.05 e 130/07/CIR ha stabilito che tale limitazione viola il principio di proporzionalità quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito in ragione della durata del disservizio.
Pertanto la somma che compete all’attore, quale indennizzo contrattuale, tenuto conto del periodo di sospensione, compreso il costo di allacciamento ad altro gestore ammonta complessivamente ad € 534,72.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la questione va esaminata, oggi, alla luce della recente SSUU n. 26972/08. La stessa affermando che non esiste un’autonoma categoria di danno esistenziale confluendo il pregiudizio nella nozione allargata di danno biologico, afferma che sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di lesione esistenziale i disagi fastidi, disappunti ed ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana a conforto di altre pronunce emesse in precedenza dal sottoscritto giudicante in riferimento a fattispecie diverse.
La suprema Corte, nel negare la risarcibilità di danni non patrimoniali “futili o irrisori” ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, la cui liquidazione sia quindi censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia, afferma che, anche dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali può derivare un danno non patrimoniale; sottolinea però, che lo stesso sarà risarcibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero quando abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.
Poiché spetta al giudice, tenuto presente il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato periodo storico accertare i requisiti, di cui sopra, si ritiene, nel caso de quo che le doglianze attoree non siano accogli bili.
Parimenti la domanda riconvenzionale non merita accoglimento : infatti la fattura n° … del 2004 risulta inconferente al presente giudizio e le successive riguardano il periodo in cui, stante il disservizio, non vi è stato traffico telefonico. In accoglimento della domanda, quindi, il giudice, condanna KKKKK telecomunicazioni S.P.A. al pagamento nei confronti dell’istante della somma di € 534,72 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex officio in mancanza di nota specifica.
P.Q.M.
Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Tiziox nei confronti di KKKKK telecomunicazioni S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. così provvede ogni altra contraria istanza disattesa:
1) Dichiara l’inadempimento contrattuale di KKKKK telecomunicazioni s.p.a..
2) Accoglie la domanda e per l’effetto condanna KKKKK telecomunicazioni SPA al pagamento in favore dell’attore della somma € 534,72 oltre agli interessi legali come in parte motiva specificati.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 950,00 di cui € 390,00 per diritti, € 70,00 per spese, € 490,00 per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario del 12,5 % ex art. 15 L.P. da distrarsi in favore degli Avv. … anticipatari.
Così deciso in Torre Del Greco (NA) il 02.02.09
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Rita Iannone
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=1
mercoledì 20 maggio 2009
L’IMPUGNABILITA’ DEL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
1. Premessa.
.
L’affermazione della immediata impugnabilità del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo non costituisce un principio nuovo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, con le precedenti ordinanze nn. 14831 e 10469 del 2008 avevano già previsto, sia pure implicitamente, l’opponibilità di tale provvedimento.
Il dissidio è sorto quando alcune recenti sentenze a sezioni semplici (cfr. Cassaz. 29.02.08 n. 20301) cambiando il precedente orientamento (cfr. Cass. 23.07.07 n. 5590) hanno iniziato a considerare non impugnabile il preavviso di fermo per mancanza dell’interesse di agire di cui all’art. 100 c.p.c., sull’assunto che tale misura “non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia iscritto nei pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene..” (cfr., letteralmente, Cass. 20301/2008).
Invero, appariva piuttosto sconcertante la tesi della Corte in virtù della quale, per aversi interesse ad agire fosse necessario attendere il verificarsi di un danno al patrimonio, senza possibilità di attivarsi preventivamente, anche in considerazione del breve termine previsto nel preavviso (20 giorni) per la successiva iscrizione del fermo.
Ancora più sconcertante è stato poi, a parere di chi scrive, il successo che tale tesi (palesemente lesiva dei principi costituzionali enucleati dalla sentenza in commento) aveva ricevuto nella giurisprudenza di merito, che ha spesso dichiarato improcedibile l’opposizione avverso fermi amministrativi anche palesemente illegittimi.
.
2. Il merito della questione.
.
Entrando nel merito della questione, la Corte di legittimità, - chiamata a pronunciarsi su quale giudice abbia la giurisdizione sull’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo emesso a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a contributi dovuti a consorzi di bonifica, - statuisce, preliminarmente, la natura tributaria di tali pretese, e la conseguente giurisdizione del giudice tributario.
E’ vero, secondo la Corte, che l’azione è stata introdotta anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 233/2006 (c.d. “D.L. Visco – Bersani”) che ha ricompreso il fermo amministrativo tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario (mentre prima di tale data si riteneva che fosse impugnabile solo innanzi al giudice ordinario), tuttavia alla predetta modifica normativa deve ricollegarsi natura interpretativa, applicabile quindi con efficacia retroattiva.
Inoltre, a seguito della modifica all’art. 19 D. Lgs. N. 546 del 1992 da parte del D.L. n. 233/2006, non ha più senso l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento sono esclusi dalla giurisdizione del giudice tributario.
Il Supremo Collegio considera, poi, che l’immediata impugnabilità del provvedimento potrebbe ritenersi esclusa per non essere il preavviso di fermo, diversamente dal provvedimento di fermo vero e proprio, espressamente ricompreso nell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D. Lgs. 546/1992, ma tale elencazione, secondo i giudici di legittimità, non ha carattere tassativo, e deve quindi essere interpretata estensivamente, in aderenza sia alle norme costituzionali a tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), sia al principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), anche in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria apportato dalla L. 448/2001.
Né può essere rilevata la carenza di interesse ad agire del contribuente, essendo il preavviso di fermo l’unico atto di una sequenza procedimentale – emanazione del provvedimento di fermo, preavviso ed iscrizione del provvedimento emanato, - mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza, nei suoi confronti, di una procedura di fermo amministrativo del veicolo, e che è quindi finalizzato ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento, un’ampia tutela del contribuente destinatario, svolgendo una funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale.
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3. Impugnabilità del preavviso fondato su pretese creditorie non tributarie.
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Essendosi la Corte pronunciata nell’ambito di una vicenda di natura tributaria, può sorgere il dubbio che i principi dalla medesima enunciati non trovino applicazione quando, come spesso accade, il preavviso di fermo venga emanato nell’ambito della procedura di recupero di altre pretese creditorie, come le sanzioni amministrative, che ricadono sotto la giurisdizione del giudice ordinario.
Tale tesi deve, a parere di chi scrive, escludersi definitivamente ove si consideri che il problema dell’opponibilità del preavviso di fermo riguardava soprattutto la materia tributaria, dove, prima della ricomprensione del fermo amministrativo tra gli atti espressamente impugnabili, era principio consolidato quello che riteneva esclusi dalla giurisdizione del giudice tributario gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi (come il fermo) alla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, sempre in materia tributaria, esisteva quello scoglio, costituito dall’art. 19 D. Lgs. N. 546 del 1992, che prevede un elenco definito di atti impugnabili innanzi al giudice tributario (in cui non è previsto il preavviso di fermo).
Innanzi al giudice ordinario, invece, è principio indiscusso quello in virtù del quale chiunque abbia interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. possa impugnare un atto considerato lesivo dei propri diritti.
Né tale interesse ad agire potrebbe escludersi quando il preavviso sia fondato su pretese non tributarie. Infatti, se il preavviso è idoneo a far sorgere, a favore del destinatario, un interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legalità sostanziale della pretesa impositiva quando questa abbia natura tributaria, appare invero difficilmente sostenibile che quando la pretesa fatta valere abbia una diversa natura non sorga, nel destinatario, l’interesse ex art. 100 c.p.c. ad ottenere quanto meno una sentenza di accertamento negativo in ordine alla pretesa sanzionatoria della P.A., posta alla base del preavviso in questione.
Diversamente pensando si creerebbe, come è evidente, una diversità di trattamento delle due diverse ipotesi (pretesa tributaria e pretesa non tributaria) che sarebbe anche difficilmente sostenibile con riferimento ai principi di eguaglianza costituzionale e di diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
Si consideri, inoltre, che le stesse Sezioni Unite, nella già citata precedente ordinanza n. 14831 del 2008, nello stabilire, per l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, la giurisdizione del giudice ordinario o tributario, a seconda del tipo di pretesa fatta valere, aveva implicitamente previsto la possibilità che il preavviso potesse essere immediatamente impugnabile, sia in sede tributaria che ordinaria.
Infine, la stessa qualificazione del preavviso di fermo amministrativo come atto assimilabile all’avviso di mora induce a ritenere che, come è incontestatamente impugnabile l’avviso di mora innanzi al giudice ordinario (cfr. per tutte Cass. Sez. I, n. 15149 del 18/07/2005), così deve ritenersi impugnabile, innanzi allo stesso giudice, anche il preavviso di fermo.
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4. Osservazioni conclusive.
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L’ordinanza delle Sezioni Unite porta, infine, un po’ di chiarezza nella ricostruzione del sistema della tutela del destinatario del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, dopo lo sconvolgimento apportato al sistema dal più volte citato D.L. 239/2004.
In estrema sintesi, ci limitiamo in questa sede ad osservare che, se il preavviso è fondato su pretese tributarie, il contribuente potrà impugnarlo innanzi al giudice tributario.
Qualora la pretesa creditoria della P.A. si fondi, invece, su un diverso titolo, il destinatario del provvedimento potrà agire innanzi al giudice ordinario mediante citazione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di un provvedimento sostanzialmente equiparato all’avviso di mora, se contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o adduca fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Qualora, invece, si verta in materia di sanzioni amministrative e si contesti la mancata ricezione di tutti gli atti ed avvisi anteriori, sarà possibile proporre ricorso ex art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 innanzi allo stesso giudice che avrebbe dovuto conoscere dell’opposizione avverso l’atto presupposto che non è stato notificato.
L’opposizione ex art. 615 c.p.c., deve essere proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, con citazione avanti al giudice competente per materia e valore a conoscere del rapporto sostanziale. Quando l’esecuzione sia già iniziata, deve essere proposta innanzi al giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 9 c.p.c., è sempre il Tribunale.
Infine, se si contesta la ritualità formale dell’atto posto in essere in sede di riscossione, lo strumento esperibile è quello dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., che deve essere proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, con citazione avanti al giudice competente per l’esecuzione (Tribunale), dopo l’inizio dell’esecuzione, con ricorso avanti allo stesso giudice dell’esecuzione (per un maggior approfondimento sulla giurisdizione e competenza in materia di fermi amministrativi ed ipoteche giudiziarie, cfr. “Ipoteche e fermi amministrativi dei concessionari di riscossione: giurisdizione e competenza nella tutela giurisdizionale”, di Francesco Mingiardi e Luigi Patricelli, su http://www.altalex.com/index.php?idnot=45636).
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Roma, 18 maggio 2009
Avv. Giacomantonio Russo
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=890&Itemid=1
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L’affermazione della immediata impugnabilità del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo non costituisce un principio nuovo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, con le precedenti ordinanze nn. 14831 e 10469 del 2008 avevano già previsto, sia pure implicitamente, l’opponibilità di tale provvedimento.
Il dissidio è sorto quando alcune recenti sentenze a sezioni semplici (cfr. Cassaz. 29.02.08 n. 20301) cambiando il precedente orientamento (cfr. Cass. 23.07.07 n. 5590) hanno iniziato a considerare non impugnabile il preavviso di fermo per mancanza dell’interesse di agire di cui all’art. 100 c.p.c., sull’assunto che tale misura “non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia iscritto nei pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene..” (cfr., letteralmente, Cass. 20301/2008).
Invero, appariva piuttosto sconcertante la tesi della Corte in virtù della quale, per aversi interesse ad agire fosse necessario attendere il verificarsi di un danno al patrimonio, senza possibilità di attivarsi preventivamente, anche in considerazione del breve termine previsto nel preavviso (20 giorni) per la successiva iscrizione del fermo.
Ancora più sconcertante è stato poi, a parere di chi scrive, il successo che tale tesi (palesemente lesiva dei principi costituzionali enucleati dalla sentenza in commento) aveva ricevuto nella giurisprudenza di merito, che ha spesso dichiarato improcedibile l’opposizione avverso fermi amministrativi anche palesemente illegittimi.
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2. Il merito della questione.
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Entrando nel merito della questione, la Corte di legittimità, - chiamata a pronunciarsi su quale giudice abbia la giurisdizione sull’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo emesso a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a contributi dovuti a consorzi di bonifica, - statuisce, preliminarmente, la natura tributaria di tali pretese, e la conseguente giurisdizione del giudice tributario.
E’ vero, secondo la Corte, che l’azione è stata introdotta anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 233/2006 (c.d. “D.L. Visco – Bersani”) che ha ricompreso il fermo amministrativo tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario (mentre prima di tale data si riteneva che fosse impugnabile solo innanzi al giudice ordinario), tuttavia alla predetta modifica normativa deve ricollegarsi natura interpretativa, applicabile quindi con efficacia retroattiva.
Inoltre, a seguito della modifica all’art. 19 D. Lgs. N. 546 del 1992 da parte del D.L. n. 233/2006, non ha più senso l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento sono esclusi dalla giurisdizione del giudice tributario.
Il Supremo Collegio considera, poi, che l’immediata impugnabilità del provvedimento potrebbe ritenersi esclusa per non essere il preavviso di fermo, diversamente dal provvedimento di fermo vero e proprio, espressamente ricompreso nell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D. Lgs. 546/1992, ma tale elencazione, secondo i giudici di legittimità, non ha carattere tassativo, e deve quindi essere interpretata estensivamente, in aderenza sia alle norme costituzionali a tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), sia al principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), anche in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria apportato dalla L. 448/2001.
Né può essere rilevata la carenza di interesse ad agire del contribuente, essendo il preavviso di fermo l’unico atto di una sequenza procedimentale – emanazione del provvedimento di fermo, preavviso ed iscrizione del provvedimento emanato, - mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza, nei suoi confronti, di una procedura di fermo amministrativo del veicolo, e che è quindi finalizzato ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento, un’ampia tutela del contribuente destinatario, svolgendo una funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale.
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3. Impugnabilità del preavviso fondato su pretese creditorie non tributarie.
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Essendosi la Corte pronunciata nell’ambito di una vicenda di natura tributaria, può sorgere il dubbio che i principi dalla medesima enunciati non trovino applicazione quando, come spesso accade, il preavviso di fermo venga emanato nell’ambito della procedura di recupero di altre pretese creditorie, come le sanzioni amministrative, che ricadono sotto la giurisdizione del giudice ordinario.
Tale tesi deve, a parere di chi scrive, escludersi definitivamente ove si consideri che il problema dell’opponibilità del preavviso di fermo riguardava soprattutto la materia tributaria, dove, prima della ricomprensione del fermo amministrativo tra gli atti espressamente impugnabili, era principio consolidato quello che riteneva esclusi dalla giurisdizione del giudice tributario gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi (come il fermo) alla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, sempre in materia tributaria, esisteva quello scoglio, costituito dall’art. 19 D. Lgs. N. 546 del 1992, che prevede un elenco definito di atti impugnabili innanzi al giudice tributario (in cui non è previsto il preavviso di fermo).
Innanzi al giudice ordinario, invece, è principio indiscusso quello in virtù del quale chiunque abbia interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. possa impugnare un atto considerato lesivo dei propri diritti.
Né tale interesse ad agire potrebbe escludersi quando il preavviso sia fondato su pretese non tributarie. Infatti, se il preavviso è idoneo a far sorgere, a favore del destinatario, un interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legalità sostanziale della pretesa impositiva quando questa abbia natura tributaria, appare invero difficilmente sostenibile che quando la pretesa fatta valere abbia una diversa natura non sorga, nel destinatario, l’interesse ex art. 100 c.p.c. ad ottenere quanto meno una sentenza di accertamento negativo in ordine alla pretesa sanzionatoria della P.A., posta alla base del preavviso in questione.
Diversamente pensando si creerebbe, come è evidente, una diversità di trattamento delle due diverse ipotesi (pretesa tributaria e pretesa non tributaria) che sarebbe anche difficilmente sostenibile con riferimento ai principi di eguaglianza costituzionale e di diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
Si consideri, inoltre, che le stesse Sezioni Unite, nella già citata precedente ordinanza n. 14831 del 2008, nello stabilire, per l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, la giurisdizione del giudice ordinario o tributario, a seconda del tipo di pretesa fatta valere, aveva implicitamente previsto la possibilità che il preavviso potesse essere immediatamente impugnabile, sia in sede tributaria che ordinaria.
Infine, la stessa qualificazione del preavviso di fermo amministrativo come atto assimilabile all’avviso di mora induce a ritenere che, come è incontestatamente impugnabile l’avviso di mora innanzi al giudice ordinario (cfr. per tutte Cass. Sez. I, n. 15149 del 18/07/2005), così deve ritenersi impugnabile, innanzi allo stesso giudice, anche il preavviso di fermo.
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4. Osservazioni conclusive.
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L’ordinanza delle Sezioni Unite porta, infine, un po’ di chiarezza nella ricostruzione del sistema della tutela del destinatario del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, dopo lo sconvolgimento apportato al sistema dal più volte citato D.L. 239/2004.
In estrema sintesi, ci limitiamo in questa sede ad osservare che, se il preavviso è fondato su pretese tributarie, il contribuente potrà impugnarlo innanzi al giudice tributario.
Qualora la pretesa creditoria della P.A. si fondi, invece, su un diverso titolo, il destinatario del provvedimento potrà agire innanzi al giudice ordinario mediante citazione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di un provvedimento sostanzialmente equiparato all’avviso di mora, se contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o adduca fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Qualora, invece, si verta in materia di sanzioni amministrative e si contesti la mancata ricezione di tutti gli atti ed avvisi anteriori, sarà possibile proporre ricorso ex art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 innanzi allo stesso giudice che avrebbe dovuto conoscere dell’opposizione avverso l’atto presupposto che non è stato notificato.
L’opposizione ex art. 615 c.p.c., deve essere proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, con citazione avanti al giudice competente per materia e valore a conoscere del rapporto sostanziale. Quando l’esecuzione sia già iniziata, deve essere proposta innanzi al giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 9 c.p.c., è sempre il Tribunale.
Infine, se si contesta la ritualità formale dell’atto posto in essere in sede di riscossione, lo strumento esperibile è quello dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., che deve essere proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, con citazione avanti al giudice competente per l’esecuzione (Tribunale), dopo l’inizio dell’esecuzione, con ricorso avanti allo stesso giudice dell’esecuzione (per un maggior approfondimento sulla giurisdizione e competenza in materia di fermi amministrativi ed ipoteche giudiziarie, cfr. “Ipoteche e fermi amministrativi dei concessionari di riscossione: giurisdizione e competenza nella tutela giurisdizionale”, di Francesco Mingiardi e Luigi Patricelli, su http://www.altalex.com/index.php?idnot=45636).
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Roma, 18 maggio 2009
Avv. Giacomantonio Russo
Fonte:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=890&Itemid=1
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