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venerdì 26 giugno 2009
Processo civile, al via la riforma.Molte disposizioni in vigore dal 4 luglio prossimo
In Gazzetta Ufficiale la legge 69/2009.
Riforma del processo civile in vigore da subito per le cause nuove. Non è prevista vacatio legis e quindi avvocati e giudici potranno applicare le novità normative dal 4 luglio prossimo. La legge sullo sviluppo economico, la competitività, la semplificazione normativa e appunto la riforma del processo civile è stata pubblicata ieri (legge 18 giugno 2009, n. 69) sul supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 140. La legge licenziata da palazzo Madama, dopo un lungo iter di ben quattro letture, introduce la testimonianza scritta, il calendario del processo, deleghe al governo per la riforma del processo amministrativo, per la riduzione dei riti civili, per il rilancio della conciliazione.
Previste inoltre una serie di novità sia per il processo di cognizione sia per il processo di esecuzione, che devono essere studiate da subito da parte degli operatori del settore stante appunto l'imminente entrata in vigore (15 giorni dopo la pubblicazione). Si potranno usare da subito le testimonianze scritte e anche il rito sommario di cognizione e conteranno da subito i nuovi limiti della competenza (aumentata dei giudici di pace). Solo per alcuni istituti è previsto una applicazione anche alle cause in corso. Si tratta di un alleggerimento del contenuto delle sentenze (niente più necessaria ricostruzione, seppure sintetica, dello svolgimento del processo e possibilità di formulare la motivazione con il richiamo a precedenti conformi), della preclusioni di produzioni documentali in appello e della impugnabilità delle sentenze emesse al termine dei giudizi di cognizione in sede di opposizione a procedimenti esecutivi. Il tanto discusso filtro ai ricorsi in Cassazione si applica ai provvedimenti successivi all'entrata in vigore della legge e quindi, anche qui, senza una vacatio legis. Chi deve iniziare un giudizio, ovviamente dopo l'entrata in vigore della legge, deve, quindi, preoccuparsi delle novità per identificare quale sia il giudice competente e quale sia il rito applicabile. A proposito della individuazione del giudice si deve tenere conto della aumentata competenza del giudice di pace (fino a 5 mila di valore del giudizio, e fino a 20 mila per i sinistri); in ogni caso l'avvocato deve fare attenzione a come scrive l'atto di citazione, in quanto deve modificare la formula di avviso a controparte su preclusioni e decadenze (articolo 167 codice di procedura riformulato: bisogna dare avviso delle novità sull'eccezione di incompetenza del giudice); e comunque bisogna capire che rito si applica: il rito societario è stato abrogato; ed è anche stato abrogato il rito del lavoro per i sinistri stradali. L'avvocato deve anche considerare se attivare il nuovo processo sommario di cognizione: valutarne la praticabilità e la convenienza. Le scelte processuali devono tenere conto del nuovo regime dell'attribuzione delle spese di soccombenza anche alla parte vincitrice che ha rifiutato una ragionevole proposta di accordo bonario. In ogni processo nuovo parte la calendarizzazione del giudizio e le parti potranno avere un'idea di quanto dura il processo. Anche per le prove cambiano molte cose: l'avvocato deve tenere conto della possibilità di acquisire testimonianze scritte e quindi dovrà decidere se prestare o meno il consenso a questa modalità. La riforma, peraltro, non tocca solo il giudizio civile, ma anche quello amministrativo (perenzione dei ricorsi pendenti o da oltre cinque anni) e quello avanti alla Corte dei conti (calendario del processo). Fonte: Italia Oggi del 26.06.09
Autori: Antonio Ciccia e Giovanni Galli
Riforma del processo civile in vigore da subito per le cause nuove. Non è prevista vacatio legis e quindi avvocati e giudici potranno applicare le novità normative dal 4 luglio prossimo. La legge sullo sviluppo economico, la competitività, la semplificazione normativa e appunto la riforma del processo civile è stata pubblicata ieri (legge 18 giugno 2009, n. 69) sul supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 140. La legge licenziata da palazzo Madama, dopo un lungo iter di ben quattro letture, introduce la testimonianza scritta, il calendario del processo, deleghe al governo per la riforma del processo amministrativo, per la riduzione dei riti civili, per il rilancio della conciliazione.
Previste inoltre una serie di novità sia per il processo di cognizione sia per il processo di esecuzione, che devono essere studiate da subito da parte degli operatori del settore stante appunto l'imminente entrata in vigore (15 giorni dopo la pubblicazione). Si potranno usare da subito le testimonianze scritte e anche il rito sommario di cognizione e conteranno da subito i nuovi limiti della competenza (aumentata dei giudici di pace). Solo per alcuni istituti è previsto una applicazione anche alle cause in corso. Si tratta di un alleggerimento del contenuto delle sentenze (niente più necessaria ricostruzione, seppure sintetica, dello svolgimento del processo e possibilità di formulare la motivazione con il richiamo a precedenti conformi), della preclusioni di produzioni documentali in appello e della impugnabilità delle sentenze emesse al termine dei giudizi di cognizione in sede di opposizione a procedimenti esecutivi. Il tanto discusso filtro ai ricorsi in Cassazione si applica ai provvedimenti successivi all'entrata in vigore della legge e quindi, anche qui, senza una vacatio legis. Chi deve iniziare un giudizio, ovviamente dopo l'entrata in vigore della legge, deve, quindi, preoccuparsi delle novità per identificare quale sia il giudice competente e quale sia il rito applicabile. A proposito della individuazione del giudice si deve tenere conto della aumentata competenza del giudice di pace (fino a 5 mila di valore del giudizio, e fino a 20 mila per i sinistri); in ogni caso l'avvocato deve fare attenzione a come scrive l'atto di citazione, in quanto deve modificare la formula di avviso a controparte su preclusioni e decadenze (articolo 167 codice di procedura riformulato: bisogna dare avviso delle novità sull'eccezione di incompetenza del giudice); e comunque bisogna capire che rito si applica: il rito societario è stato abrogato; ed è anche stato abrogato il rito del lavoro per i sinistri stradali. L'avvocato deve anche considerare se attivare il nuovo processo sommario di cognizione: valutarne la praticabilità e la convenienza. Le scelte processuali devono tenere conto del nuovo regime dell'attribuzione delle spese di soccombenza anche alla parte vincitrice che ha rifiutato una ragionevole proposta di accordo bonario. In ogni processo nuovo parte la calendarizzazione del giudizio e le parti potranno avere un'idea di quanto dura il processo. Anche per le prove cambiano molte cose: l'avvocato deve tenere conto della possibilità di acquisire testimonianze scritte e quindi dovrà decidere se prestare o meno il consenso a questa modalità. La riforma, peraltro, non tocca solo il giudizio civile, ma anche quello amministrativo (perenzione dei ricorsi pendenti o da oltre cinque anni) e quello avanti alla Corte dei conti (calendario del processo). Fonte: Italia Oggi del 26.06.09
Autori: Antonio Ciccia e Giovanni Galli
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